Limitazioni alla circolazione acquea e tutela di ambiente e salute (Cons. Stato n. 7405 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze con cui il dirigente comunale limita la circolazione acquea al fine di contenere l’inquinamento ambientale non costituiscono ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, ma provvedimenti applicativi del regolamento comunale per la circolazione acquea e rientrano nella competenza del dirigente ai trasporti. La circostanza che la criticità ambientale sia risalente e non riconducibile a un evento improvviso esclude i presupposti dell’urgenza e consente, entro i limiti della non manifesta irragionevolezza, anche la proroga a tempo indeterminato delle limitazioni. Il potere amministrativo in materia è ampiamente discrezionale e attua il principio di precauzione: è sindacabile solo per manifesta illogicità o irrazionalità, non per il solo fatto che altri fattori inquinanti concorrano alla criticità.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di licenze di taxi acqueo e di autorizzazioni di noleggio con conducente, nonché legali rappresentanti di consorzi e cooperative del settore, impugnavano davanti al TAR Veneto l’ordinanza dirigenziale del Comune di Venezia n. 156 del 28.02.2020, recante misure straordinarie e urgenti in materia di circolazione acquea per il contenimento dell’inquinamento ambientale. Il provvedimento prorogava a tempo indeterminato le limitazioni già disposte con le precedenti ordinanze n. 614/2019 e n. 1000/2019 e introduceva ulteriori divieti di transito in Rio Novo e nel Rio di Ca’ Foscari, in particolare per i servizi taxi in extra turno.

Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n. 2931 del 2024. Gli operatori proponevano appello, lamentando l’incompetenza del dirigente, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’assenza dei presupposti di urgenza, l’inidoneità della stazione di monitoraggio e la mancata acquisizione dei pareri delle autorità portuali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità della memoria di costituzione del Comune: gli errori materiali nell’indicazione delle parti e del provvedimento impugnato non impediscono di ravvisare la volontà dell’amministrazione di costituirsi, essendo indicato l’NRG dell’appello.

Sul primo motivo, il Consiglio di Stato esclude la qualificazione delle ordinanze come provvedimenti contingibili e urgenti. L’ordinanza disciplina la circolazione nei canali e pone limiti al transito per una categoria di mezzi in determinate zone, in attuazione dell’art. 10 del regolamento comunale per la circolazione acquea, che attribuisce al dirigente competente il potere di emanare specifiche ordinanze applicative. La finalità ambientale non sposta la competenza: l’art. 1 del regolamento indica espressamente l’obiettivo di una circolazione compatibile con il contesto urbano e ambientale. Irrilevante, sotto questo profilo, la mancanza del PUMS.

Il Collegio ritiene inoltre assenti i presupposti dell’urgenza: la criticità ambientale di Rio Novo è risalente e già oggetto di precedenti provvedimenti, come confermato dallo stesso atto di appello. Non trattandosi di misure per fronteggiare eventi straordinari e improvvisi, le limitazioni possono essere prorogate senza un termine prefissato, a tutela di beni di rilievo costituzionale quali la salute (art. 32 Cost.) e l’ambiente (art. 9 Cost.), purché non sia obliterata la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). Nel caso concreto le misure riguardano solo alcune parti della laguna e i soli extra turno, soluzione non palesemente irragionevole.

Quanto all’istruttoria, le limitazioni si fondano sulle relazioni tecniche di ARPAV, che hanno analizzato i dati della stazione di Rio Novo e valutato gli effetti delle chiusure alternate e totali. La scelta di incidere anche su corsi d’acqua non adiacenti risponde a una strategia pianificatoria volta a evitare la traslazione del traffico e dell’inquinamento. Le censure sul concorso di altri fattori inquinanti sono generiche e prive di supporto documentale; il potere esercitato è ampiamente discrezionale e attua il principio di precauzione. La stazione di monitoraggio risulta conforme all’Allegato III, punto 4, del d.lgs. n. 155/2010, e la vicinanza di Piazzale Roma non ne influenza i risultati.

Infine, i pareri della Capitaneria di Porto, del Provveditorato e dell’Ispettorato di Porto erano già stati acquisiti con l’ordinanza n. 614/2019; la successiva ordinanza n. 156/2020 ne ha solo ribadito le finalità, con conseguente superfluità di una nuova acquisizione ai sensi dell’art. 517 del d.P.R. n. 328/1952. L’appello è respinto, con condanna alle spese in favore del Comune e compensazione verso le altre amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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