Ottemperanza al giudice del lavoro per Carta docente radicata davanti al TAR (TAR Lazio n. 14564 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza è competente a dare esecuzione al giudicato del giudice ordinario che condanna l’amministrazione all’attribuzione di un beneficio economico, quale la Carta elettronica del docente, quando l’amministrazione non abbia provveduto nel termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con mod. dalla legge n. 30/1997. Il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato e nomina fin da subito un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia, su richiesta della parte ricorrente. La condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è subordinata alla verifica della perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, sicché non può essere disposta allo stato degli atti. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2018/2019, nella misura di euro 500,00, oltre alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 300,00 e distratte in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione, ma era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 senza che il Ministero avesse dato esecuzione al titolo. Il docente e il difensore antistatario proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituiva in giudizio senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto la domanda, rilevando che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato e che risultava decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione avesse proceduto all’esecuzione del giudicato.
La circostanza che il titolo esecutivo provenisse dal giudice ordinario – Sezione Lavoro – non ha impedito al giudice amministrativo di dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi, trattandosi di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato, la cui cognizione è radicata dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione, provvedendo all’attribuzione della Carta del docente e al pagamento delle spese in favore del difensore antistatario. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato fin da ora il Direttore generale dell’amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà entro sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta dei ricorrenti.
Il Collegio ha infine escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna alle penalità di mora, potendovi provvedere solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su apposita istanza di parte. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Nota della Redazione
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