Decreto Pinto: ottemperanza senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 48 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996. Il decreto, divenuto definitivo, costituisce titolo per l’esecuzione e l’inerzia dell’amministrazione legittima l’actio iudicati ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. Il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta. Può inoltre determinare l’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti.
Il Fatto
Il ricorrente ottiene dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con decreto n. 1949 del 29.6.2022, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, oltre interessi legali e spese di lite. Il decreto acquista autorità di cosa giudicata.
Trascorsi sei mesi dalla dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001, inviata il 24.4.2023, il Ministero resta inerte. Il ricorrente propone allora ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte. L’amministrazione, regolarmente intimata, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anziché tutto il profilo delle condizioni dell’azione esecutiva. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996. Il Collegio richiama sul punto il precedente del Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.
Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., con esclusione delle sole spese liquidate dalla Corte d’Appello, distratte in favore del difensore che non agisce in proprio in questa sede. Il Ministero deve pertanto eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza a cura del ricorrente.
In caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001.
Quanto all’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., non ravvisando iniquità o altre cause ostative, il Collegio la determina nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che questi non abbia provveduto, secondo il richiamo all’Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247). In caso di mancata rifusione nel medesimo termine, provvederà il commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e per evitare un secondo giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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