Verifica di anomalia e rese orarie: la struttura monofasica del contraddittorio (TAR Sardegna n. 830 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ha struttura monofasica: la stazione appaltante, dopo la richiesta di giustificazioni e la loro acquisizione, non è obbligata ad attivare ulteriori interlocuzioni con l’operatore economico, né a far precedere l’esclusione da un preavviso di diniego, salva l’ipotesi eccezionale dell’aiuto di Stato. Tale assetto è compatibile con l’art. 69 della direttiva 2014/24/UE, che vieta l’esclusione automatica ma non impone una struttura bifasica del contraddittorio. La resa oraria dichiarata in offerta, incidendo direttamente sulla quantificazione del monte ore e quindi sul costo della manodopera, è elemento che l’operatore deve giustificare in sede di verifica di anomalia, anche quando la richiesta di chiarimenti abbia ad oggetto, in via generale, il costo del lavoro: la mera indicazione di un macchinario la cui scheda tecnica riporti una resa astratta non costituisce idonea giustificazione, richiedendosi la dimostrazione concreta della sostenibilità della resa per gli specifici ambienti e organizzazione del servizio.
Il Fatto
La società, prima classificata in una procedura aperta indetta dalla Regione per l’affidamento di servizi di pulizia, veniva esclusa all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Il RUP aveva ritenuto l’offerta inaffidabile sotto due profili: le rese orarie dichiarate per alcune aree, giudicate “illogiche ed irrealistiche” e incidenti sul costo della manodopera, e la scelta sul riassorbimento del personale dell’operatore uscente. A seguito dell’esclusione, il Lotto 2 veniva aggiudicato alla seconda graduata. La ricorrente impugnava l’esclusione, deducendo la violazione del principio del contraddittorio, l’illegittimità della struttura della legge di gara e l’erroneità della valutazione delle rese, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, affermando che la richiesta di giustificazioni sul costo della manodopera, per la sua ampiezza, era idonea a ricomprendere anche i profili attinenti alle rese orarie, che costituiscono un elemento inscindibile dal costo del lavoro. La resa, infatti, non è un mero indice di produttività ma un parametro espressivo delle modalità organizzative del servizio, direttamente incidente sul calcolo del monte ore e del personale necessario. In tale quadro, la struttura monofasica del procedimento di anomalia risulta chiaramente delineata dall’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, che non prevede passaggi procedimentali obbligatori dopo l’acquisizione delle giustificazioni scritte, salvo l’eccezione dell’aiuto di Stato di cui al comma 6. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, Sez. V, 17 ottobre 2025, n. 8080, precisando che il contraddittorio ha funzione istruttoria e che l’esclusione può seguire direttamente alla valutazione delle spiegazioni fornite.
Quanto alla compatibilità con il diritto eurounitario, la Corte ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, ritenendo l’assetto interno in linea con l’art. 69 della direttiva 2014/24/UE, che vieta l’esclusione automatica ma non impone una struttura bifasica del contraddittorio. La tutela dell’operatore è garantita dalla possibilità di contestare in sede giurisdizionale il giudizio di anomalia anche su profili non specificamente interessati dall’interlocuzione procedimentale.
Il Collegio ha poi ritenuto infondati i motivi concernenti la valutazione delle rese: la semplice indicazione di un macchinario, ancorché performante, non integra una giustificazione concreta della resa dichiarata, dovendosi considerare le molteplici variabili oggettive e soggettive che condizionano l’esecuzione del servizio. La valutazione del RUP non è apparsa irragionevole o frutto di travisamento, configurandosi anzi come controllo di sostenibilità economica, distinto e autonomo rispetto alla valutazione tecnica compiuta dalla Commissione. Il motivo relativo al riassorbimento del personale è stato infine dichiarato improcedibile per carenza di interesse, essendo l’atto impugnato sorretto da un’autonoma e legittima ragione giustificatrice. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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