Terzo graduato, interesse condizionato all’esclusione dei primi due classificati (TAR Sicilia n. 3612 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente collocato al terzo posto in graduatoria è portatore di un interesse attuale e concreto all’impugnazione solo se proponga censure dirette all’esclusione o alla postposizione di tutti i concorrenti che lo precedono, ovvero contesti in toto la legittimità della gara. Nell’ipotesi in cui l’interesse azionato sia esclusivamente quello all’aggiudicazione, il ricorso è inammissibile in radice se non contiene doglianze verso ogni operatore collocato in posizione migliore. Il rigetto delle censure avverso uno solo dei controinteressati consolida la sua posizione poziore e preclude al ricorrente ogni utilità, rendendo inammissibile la parte residua del gravame. La verifica di congruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di macroscopica irragionevolezza o di evidenti errori di fatto.
Il Fatto
La società ricorrente partecipa alla procedura indetta dall’azienda capofila per il servizio di lavaggio e noleggio della biancheria destinato alle aziende sanitarie del bacino orientale siciliano, suddivisa in otto lotti e aggiudicata con il criterio del minor prezzo. Per il lotto di interesse si classifica al terzo posto, preceduta dall’aggiudicataria e dalla seconda graduata.
Impugna l’aggiudicazione deducendo l’assenza dei requisiti di ammissione in capo alla prima classificata, la carenza delle certificazioni di qualità in capo alla seconda e l’anomalia delle rispettive offerte. Chiede l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto. Nel corso del giudizio ottiene l’accesso alla documentazione della seconda graduata e propone motivi aggiunti contro la congruità della sua offerta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio in attesa della decisione del giudice amministrativo di appello su una sentenza dello stesso TAR resa tra i medesimi operatori, sul presupposto che l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. consenta il differimento solo in casi eccezionali, non ravvisabili nell’esigenza di attendere una pronuncia su questione solo in tesi analoga.
Passa poi all’esame dell’interesse a ricorrere. Il terzo classificato può agire per l’aggiudicazione contestando l’ammissione di tutti i concorrenti che lo precedono, oppure per la riedizione della gara contestandone in toto la legittimità. Nel caso concreto l’unico interesse azionato è quello all’aggiudicazione, sicché esso può essere soddisfatto solo se risultino fondate sia le censure verso il primo, sia quelle verso il secondo graduato. Il Collegio ritiene non condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui la seconda classificata, già aggiudicataria di tre lotti, non potrebbe conseguirne un quarto: le relative aggiudicazioni sono oggetto di impugnativa e restano salve le operazioni conseguenti agli esiti dei giudizi pendenti.
Il Tribunale esamina quindi prioritariamente i motivi verso la seconda graduata. La censura sull’assenza della certificazione UNI EN 14065:2016 è infondata, risultando la dichiarazione prodotta in gara e non richiedendo quella certificazione l’accreditamento Accredia. Quanto alla ISO 14001:2015 scaduta dopo l’aggiudicazione, se ne afferma l’irrilevanza, essendo la certificazione valida al momento della partecipazione e per tutta la durata della procedura.
Nel merito dell’anomalia, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la valutazione di congruità è globale e sintetica e non può risolversi nella ricerca parcellizzata di singole inesattezze, né fondarsi su un giudizio comparativo tra offerte. I rilievi sui costi di trasporto, sui pedaggi e sui costi della manodopera non superano la soglia della manifesta incongruità: le giustificazioni della controinteressata, comprensive dell’utilizzo di un transit point e delle ore effettive di impiego degli operatori, non appaiono irragionevoli. L’organizzazione logistica e le modalità di trasporto, non regolate dalla legge di gara, attengono ai requisiti di esecuzione e rilevano, se del caso, nella fase contrattuale. I motivi aggiunti sono pertanto infondati.
Essendo tutte le censure verso la seconda graduata respinte, la sua posizione si consolida e nessuna utilità potrebbe derivare alla ricorrente dall’accoglimento dei motivi verso l’aggiudicataria. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono dichiarati in parte inammissibili e per il resto infondati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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