Cessazione materia del contendere per sopravvenuta definizione dell’istanza di ottemperanza ambientale (TAR Sicilia n. 547 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione del provvedimento che definisce l’istanza di verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 28 d.Lgs. n. 152/2006 soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente alla conclusione del procedimento e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il venir meno dell’inerzia dell’amministrazione, intervenuto nel corso del giudizio sul silenzio, integra il presupposto della pronuncia dichiarativa. La relativa declaratoria presuppone che la pretesa risulti integralmente soddisfatta e che non residui alcun interesse alla decisione. La compensazione delle spese resta affidata alla valutazione del giudice in presenza di giusti motivi.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, poi recepito nel provvedimento di P.A.U.R. rilasciato dall’autorità competente. In data 02.08.2023 la società presentava istanza di verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 28 d.Lgs. n. 152/2006, chiedendo l’accertamento dell’avvenuto adempimento delle condizioni ambientali e l’emissione del relativo provvedimento attestante.
Dopo l’avvio del procedimento e un parere della C.T.S. recante invito a produrre documentazione integrativa, la società riscontrava la richiesta, ma il procedimento non veniva concluso. La ricorrente agiva quindi per la declaratoria del silenzio inadempimento e per la condanna all’adozione di un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio l’amministrazione depositava il decreto con cui attestava l’esito positivo della verifica di ottemperanza, e la società dichiarava di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia ai sensi del comma 5 dell’art. 34 cod. proc. amm. Il giudizio aveva ad oggetto il silenzio inadempimento dell’amministrazione in relazione all’istanza del 2 agosto 2023, avente ad oggetto la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali.
Il thema decidendum riguardava, dunque, l’obbligo di provvedere sull’istanza della società e l’emissione del provvedimento attestante l’avvenuto adempimento. In pendenza di giudizio, l’amministrazione ha depositato il decreto dirigenziale con cui ha attestato, ai sensi dell’art. 28 d.Lgs. n. 152/2006, l’esito positivo della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali per la fase di progettazione esecutiva.
Il Tribunale ha quindi rilevato che la pretesa della ricorrente a un’espressa definizione dell’istanza risultava soddisfatta. Il venir meno dell’inerzia dell’amministrazione ha fatto venire meno l’interesse alla decisione sul ricorso, coerentemente con la domanda formulata dalla stessa società di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha conseguentemente dichiarato la cessazione della materia del contendere, rigettando implicitamente ogni ulteriore questione sul merito del silenzio. Quanto alle spese, ha ritenuto sussistenti giuste ragioni per la compensazione tra le parti, considerata la definizione sopravvenuta della vicenda procedimentale.
Nota della Redazione
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