Divieto oneri ulteriori stazioni radio base prevale su norma Parco (TAR Lombardia n. 325 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni con cui l’amministrazione comunale, autorizzando l’installazione di una stazione radio base, imponga all’operatore la realizzazione di un progetto di miglioria forestale ovvero il versamento di una somma di danaro integrano una prestazione patrimoniale imposta che, ai sensi dell’art. 23 Cost., necessita di base legislativa. L’art. 54, primo comma, del d.lgs. n. 259 del 2003 vieta espressamente di imporre agli operatori oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli previsti dal medesimo decreto, salva l’applicazione del canone di cui all’art. 1, comma 816, legge n. 160 del 2019. L’art. 12, terzo comma, d.lgs. n. 33 del 2016 conferma l’interpretazione restrittiva, ammettendo soltanto le prestazioni e le tasse espressamente previste. Ne consegue l’illegittimità della norma regolamentare di Piano che preveda tali oneri e del provvedimento applicativo.

Il Fatto

Due operatori di telecomunicazioni hanno presentato al Comune un’istanza per realizzare una stazione radio base su un fondo sito nel territorio comunale. Il Comune ha indetto una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. All’esito è stato formato il verbale del 26 agosto 2022, con il quale la conferenza ha autorizzato l’impianto imponendo però una prescrizione: la realizzazione di un progetto di miglioria forestale ovvero, in caso di impossibilità, il versamento di una somma di danaro in favore del Consorzio del Parco del Lura.

La ricorrente ha impugnato il verbale nella parte relativa alla prescrizione, unitamente all’art. 29, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco del Lura, norma posta a fondamento dell’onere. Il Comune si è costituito eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità. La norma di Piano contiene una disposizione generale e astratta, non autonomamente lesiva, impugnabile solo insieme all’atto applicativo. Richiamando il principio distinto fra disposizioni immediatamente lesive delle potenzialità edificatorie e disposizioni regolamentari a ripetuta applicazione, il Tribunale richiama Consiglio di Stato, ad. gen., n. 3240 del 2012. Poiché l’impugnazione del verbale è tempestiva, altrettanto lo è quella della norma applicata.

È respinta anche l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. Il verbale precisa che la determinazione motivata di conclusione della conferenza sarà adottata solo dopo l’ottemperanza alle prescrizioni: esso integra quindi un arresto procedimentale lesivo.

Nel merito, il ricorso è fondato. Le prescrizioni imposte — progetto di miglioria forestale su un’area di 9.487,04 mq. ovvero versamento di euro 298.674,21 — costituiscono prestazione patrimoniale imposta. Nessuna norma di rango primario consente ai comuni di imporre tali oneri; anzi, l’art. 54, primo comma, del d.lgs. n. 259 del 2003 vieta espressamente di imporre agli operatori oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli ivi stabiliti.

Il Collegio richiama inoltre l’art. 12, terzo comma, d.lgs. n. 33 del 2016, che interpreta la disposizione nel senso che gli operatori sono soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse espressamente previste, restando escluso ogni altro onere finanziario, reale o contributo comunque denominato. È quindi palese il contrasto della norma di Piano e del verbale applicativo con tale quadro normativo.

Il ricorso è accolto, con annullamento dell’art. 29, comma 6, delle N.T.A. e del verbale del 26 agosto 2022 nella parte in cui impone le prescrizioni avversate. Le spese seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico del Comune e del Consorzio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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