Annullamento note ministeriali tariffe autostradali per illegittimità costituzionale differimento (Cons. Stato n. 4365 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le note con cui l’amministrazione differisce il termine di conclusione del procedimento di adeguamento annuale delle tariffe autostradali, fondandosi esclusivamente su disposizioni di legge dichiarate costituzionalmente illegittime, sono illegittime e vanno annullate. La declaratoria di incostituzionalità opera ex tunc e spiega effetti anche nel giudizio nel quale la questione è stata sollevata, purché l’atto sia stato impugnato entro i termini di decadenza e il rapporto non sia divenuto irrevocabile per giudicato o per prescrizione e decadenza. Il vizio di illegittimità opera in senso oggettivo e prescinde dalla rimproverabilità soggettiva dell’amministrazione, trattandosi della sopravvenuta cessazione di efficacia della base legislativa del provvedimento. L’annullamento per illegittimità del differimento esaurisce la domanda caducatoria e non consente al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale all’adeguamento tariffario.

Il Fatto

La controversia riguarda l’adeguamento annuale delle tariffe praticate dalla società concessionaria autostradale. Il Ministero delle infrastrutture, con due note di fine 2019 e di fine 2020, ha comunicato che l’aggiornamento da applicare con decorrenza 1° gennaio degli anni 2020 e 2021 era pari allo 0,00 per cento, richiamando le disposizioni del d.l. n. 162 del 2019 e del d.l. n. 183 del 2020 che differivano i termini procedimentali.

La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Valle d’Aosta, che ha respinto i ricorsi con due sentenze. Propone appello. La Sezione, con sentenza parziale e non definitiva n. 294 del 2025, ha riunito i gravami, ha dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum e ha rimesso alla Corte costituzionale le questioni relative alle disposizioni legislative poste a base delle note.

La Motivazione della Corte

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019, dell’art. 13, comma 5, del d.l. n. 183 del 2020 e, in via consequenziale, delle ulteriori disposizioni che ne avevano riprodotto il contenuto. Il Giudice amministrativo trae da questa pronuncia la conseguenza dell’annullamento delle note impugnate.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 136 Cost. e dall’art. 30, comma 3, della legge n. 87 del 1953: le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La declaratoria produce conseguenze assimilabili a quelle dell’annullamento e incide anche sulle situazioni pregresse verificatesi nel giudizio nel quale è consentito sollevare la questione, con il solo limite del giudicato e delle situazioni divenute irrevocabili, come precisato da Corte cost. n. 127 del 1966 e ribadito da Adunanza plenaria n. 8 del 1963 e da Cons. Stato n. 2897 del 2023.

Poiché gli atti sono stati impugnati entro i termini di decadenza e il rapporto è sub iudice, le note non sfuggono agli effetti retroattivi della pronuncia. La base legislativa che le sorregge viene meno e con essa la legittimità del differimento. Il vizio opera in senso oggettivo: non rileva la conoscibilità della intervenuta declaratoria da parte dell’amministrazione, né un profilo di rimproverabilità della condotta, perché si descrive il fatto che ha determinato la cessazione di efficacia della disposizione, non un elemento costitutivo della fattispecie di annullamento.

Il Collegio chiarisce i limiti della decisione. L’annullamento concerne esclusivamente l’illegittimo differimento della conclusione del procedimento, derivante dalle disposizioni di fonte primaria espunte dall’ordinamento. Restano impregiudicati gli altri profili procedurali e di merito, e il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa all’adeguamento tariffario. La sentenza della Corte costituzionale non ha censurato la correlazione tra il procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario e quello di adeguamento annuale delle tariffe, anzi ne ha riconosciuto la ragione giustificativa; l’illegittimità riguarda il differimento di entrambi i termini.

Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili le questioni sollevate anche in riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., poiché il sindacato accentrato garantisce il primato del diritto dell’Unione e consente di rimuovere le norme con effetti erga omnes. È respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia, estromesso dal giudizio: le note non decidono la variazione tariffaria e non sono state concertate, ma il loro contenuto e la loro motivazione attengono al solo profilo del differimento. Gli appelli sono pertanto accolti, le sentenze di primo grado riformate e le spese del doppio grado compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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