Esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione entro sessanta giorni (TAR Lazio n. 9501 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato nei termini indicati dal giudice, decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Ove l’amministrazione risulti inottemperante, il giudice nomina sin d’ora un Commissario ad acta che, con facoltà di delega, provvede all’esecuzione del giudicato nel termine assegnato, senza diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La condanna alle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed è liquidata in misura comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, purché debitamente documentate.

Il Fatto

La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della medesima carta e al pagamento delle spese di lite.

La sentenza, notificata all’amministrazione in data 11.06.2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione, non aveva tuttavia trovato esecuzione. La ricorrente ha pertanto adito il TAR Lazio con ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 02.02.2026, lamentando l’inottemperanza dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso assistito da giuridico fondamento. In primo luogo, ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza, ossia l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo.

Nel merito, non essendo controverso che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione, il giudice ha ordinato all’amministrazione di provvedervi, corrispondendo le somme giudizialmente dovute, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, accogliendo la richiesta di parte ricorrente, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia, il quale, con facoltà di delega, avrebbe provveduto all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, essendo l’onere ricompreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

La regolamentazione delle spese di lite è avvenuta secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione in favore della ricorrente nella misura di € 800,00 oltre accessori di legge, comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate, con distrazione in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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