Ordine di demolizione e sanatoria successiva non paralizzano il giudicato (Cons. Stato n. 3321 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di accertamento di conformità in sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma solo sulla sua efficacia, né determina l’improcedibilità dell’impugnazione avverso l’ordine. Ove l’ordine sia stato adottato in esecuzione di un giudicato che ha accertato l’abusività dell’intervento e annullato i titoli abilitativi, la sanatoria non può fondarsi su presupposti di fatto e di diritto già scrutinati dal giudice: un eventuale provvedimento favorevole sarebbe nullo per elusione del giudicato. Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto delle aree boschive non è aggirabile qualificando come “esistente” un manufatto realizzato ex novo dopo l’adozione dello strumento urbanistico.

Il Fatto

Un nucleo familiare di imprenditori agricoli chiedeva l’attuazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi della legge regionale Toscana n. 65/2014, prevedendo la demolizione di edifici fatiscenti in un Comune e il recupero delle volumetrie per un’unità residenziale in altro Comune. Rilasciato il permesso di costruire, una società agricola proponeva ricorso avanti il TAR Toscana, che in parte dichiarava improcedibile e in parte respingeva l’impugnazione.

Con successiva sentenza il Cons. Stato n. 7579/2020 accertava, su verificazione, la preesistenza di un’area boscata inedificabile e annullava i titoli abilitativi. Dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, il Consiglio di Stato in sede di ottemperanza, con sentenza n. 9666/2022, ordinava al Comune di adottare l’ingiunzione di demolizione. Il Comune emanava l’ordine, impugnato dai destinatari avanti il TAR, che respingeva il ricorso. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta il primo motivo, con cui gli appellanti sostengono che la domanda di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 paralizzerebbe l’efficacia dell’ordine e renderebbe improcedibile il giudizio. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato: la richiesta di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma solo sulla sua efficacia (Cons. Stato, Sez. II, n. 7486 del 2024). Richiama altresì la Sez. VII n. 680 del 2026 e la Sez. VII n. 5381 del 2025, secondo cui l’istanza di accertamento di conformità determina solo un arresto temporaneo della misura.

Nella specie l’ordine risale al 16 novembre 2022 e l’istanza al 2 gennaio 2023: la domanda è quindi successiva e, come chiarito dalla Sez. VI n. 7448 del 2021, non ha effetto viziante. Il TAR ha pertanto correttamente esaminato la legittimità dell’atto adottato in esecuzione del giudicato.

Gli appellanti contestano poi l’affermazione secondo cui si sarebbe esaurito il potere dell’amministrazione di provvedere autonomamente. Sostengono che il giudicato avrebbe scrutinato solo il primo capoverso dell’art. 29.9 delle NTA del PTC della Provincia di Pisa, trascurando il capoverso finale. La Corte disattende l’argomento: entrambe le sentenze hanno considerato la norma nel suo complesso, senza distinzioni tra paragrafi, e il tema dei presupposti edificatori era già stato sollevato e vagliato.

Nel merito, le NTA fissano in cinquanta metri la fascia di inedificabilità assoluta e consentono, per le opere e gli edifici legittimi esistenti nella fascia minima di rispetto, solo interventi di riduzione del rischio di incendi boschivi. Non rientrano in tale perimetro la demolizione e ricostruzione su altro sedime. La norma riguarda i manufatti legittimi già presenti all’entrata in vigore del PTC, non gli edifici realizzati ex novo dopo la sua adozione: diversamente, basterebbe costruire nella fascia e qualificare il manufatto come “esistente” per vanificare il divieto.

Il secondo motivo, relativo al dedotto difetto di motivazione e alla mancata considerazione di un parere regionale e di un parere della Soprintendenza, è respinto: la pronuncia del TAR è congruamente motivata e la natura abusiva dell’edificio è definitivamente accertata, non superabile da atti di altri enti. L’appello è quindi infondato e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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