Destituzione del poliziotto penitenziario e sospensione cautelare (TAR Emilia-Romagna n. 1142 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal servizio disposta ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 449/1992 nei confronti dell’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria sottoposto a procedimento penale per reato di particolare gravità ha natura cautelare e non disciplinare o sanzionatoria. Essa non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, sussistendo le particolari esigenze di celerità di cui all’art. 7, comma 1, legge n. 241/1990, né un termine finale di durata. L’unica motivazione richiesta consiste nell’esternare il pregiudizio che la permanenza in servizio arreca al prestigio e all’immagine dell’Amministrazione. Quanto alla destituzione, la condanna definitiva a pena non inferiore a un anno di reclusione integra di per sé l’ipotesi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 449/1992, con decorrenza dal momento dell’inizio della sospensione cautelare, senza efficacia retroattiva.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente Capo di Polizia Penitenziaria in servizio presso una casa circondariale, è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione per i delitti di tortura aggravata e lesioni personali aggravate, commessi in danno di un detenuto. In forza di tale condanna l’Amministrazione ha dapprima disposto la sospensione dal servizio e, successivamente, la destituzione.

Con due ricorsi riuniti il dipendente ha impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo la violazione della legge sul procedimento amministrativo, il difetto di motivazione e di istruttoria, la mancanza dei presupposti normativi, la violazione del termine procedimentale e l’illegittimità della decorrenza della destituzione dalla data della sospensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto entrambi i ricorsi. Quanto alla sospensione, ha qualificato il provvedimento come cautelare, estraneo alla logica sanzionatoria: esso tutela l’interesse dell’Amministrazione a fronte del rischio che la permanenza in servizio del dipendente rechi nocumento al prestigio dell’Istituzione.

Tale natura esclude ogni necessità di comunicazione di avvio del procedimento, essendo integrata la previsione dell’art. 7, comma 1, legge n. 241/1990 sulle particolari esigenze di celerità. Il richiamo agli artt. 91 e 92 d.P.R. n. 3/1957 è stato giudicato ultroneo, poiché il d.lgs. n. 449/1992 ha carattere speciale e prevale sul testo unico, che si applica solo per quanto non previsto e in quanto compatibile.

La motivazione del provvedimento è stata ritenuta adeguata: per la sospensione è sufficiente esternare il pregiudizio derivante dalla permanenza in servizio, anche implicitamente desumibile dalla gravità dei fatti contestati. Il potere esercitato è connotato da elevata discrezionalità, sindacabile solo per illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

Sulla destituzione, il Collegio ha osservato che la condanna definitiva a tre anni di reclusione integra pienamente l’ipotesi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 449/1992, risultando superfluo verificare le ulteriori fattispecie del comma 2. Quanto al termine, è stato applicato quello dell’art. 6, comma 4 (duecentosettanta giorni complessivi), e non i quarantacinque giorni dell’art. 15 invocati in ricorso, con conseguente insussistenza del vizio procedimentale.

Infine, la decorrenza della destituzione dalla data della sospensione è stata confermata, non avendo efficacia retroattiva ma stabilizzando l’effetto già prodotto dalla misura cautelare. I ricorsi sono stati respinti con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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