Illegittimo il DCA che limita la fornitura di farmaci oncologici ai soli pazienti regionali senza adeguato periodo transitorio e clausola di salvaguardia indeterminata (TAR Molise n. 203 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di approvvigionamento di farmaci oncologici ad alto costo destinati alle strutture sanitarie private accreditate, è irragionevole il decreto commissariale che, nel ridisegnare il processo di acquisto limitandolo ai soli pazienti regionali, non preveda un adeguato periodo transitorio di carattere generale e astratto che preceda l’operatività della nuova disciplina. La mera fornitura del primo ciclo terapeutico a carico dell’azienda sanitaria regionale non integra un valido regime transitorio. È altresì illegittima la clausola di salvaguardia che subordini la garanzia della continuità terapeutica per i cicli successivi al verificarsi di “criticità organizzative”, qualora tale nozione sia indeterminata e non siano puntualizzate le modalità e le tempistiche dell’intervento degli uffici regionali. La struttura sanitaria privata contrattualizzata è legittimata ad impugnare tali provvedimenti, avendo un interesse qualificato alla loro rimozione in quanto incidono sull’effettività delle cure erogabili all’utenza extraregionale.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Regionale del Molise, è un polo di eccellenza per le cure oncologiche e oncoematologiche, con un bacino d’utenza che va oltre i confini regionali. In ragione della sua attrattività, la Regione registra un saldo positivo dalla mobilità sanitaria interregionale. Dopo l’annullamento, con sentenza del TAR, dei precedenti decreti commissariali che avevano limitato l’acquisto diretto dei farmaci ad alto costo da parte dell’ASREM ai soli pazienti regionali, la Struttura Commissariale ha adottato un nuovo decreto che conferma tale delega ma garantisce la fornitura per i pazienti extraregionali solo per il primo ciclo di cura, subordinando i cicli successivi al verificarsi di “criticità organizzative”. La società ha impugnato il decreto e la delibera di presa d’atto dell’ASREM, deducendone l’illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, ravvisando la legittimazione e l’interesse ad agire della struttura ricorrente. L’atto incide sull’effettività delle cure che la struttura è tenuta a garantire ai pazienti, anche extraregionali, sotto la propria responsabilità, non essendovi garanzia di collaborazione da parte delle Regioni di provenienza né la possibilità di acquisto diretto in caso di loro inerzia.
Nel merito, il Collegio accoglie il ricorso per il vizio di irragionevolezza sotto due profili. In primo luogo, la scelta di limitare l’approvvigionamento dei farmaci per i pazienti extraregionali al solo primo ciclo terapeutico non è preceduta da un adeguato periodo transitorio. La mera previsione della fornitura del primo ciclo a carico dell’ASREM non integra un valido regime transitorio, occorrendo invece una previsione di carattere generale e astratto che preceda l’avvio dell’operatività della nuova disciplina, per consentire alla struttura di conformarsi e per garantire la continuità delle terapie, come già statuito dal TAR nella sentenza n. 147/2024.
In secondo luogo, è indeterminata la clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 3, del DCA impugnato, che subordina la continuità terapeutica al verificarsi di “criticità organizzative”. Tale nozione non è precisa e oggettiva, e il decreto non puntualizza le modalità e le tempistiche dell’intervento degli uffici regionali, configurando un meccanismo di tutela inadeguato e foriero di incertezze applicative. Neppure i chiarimenti forniti dalla nota regionale superano tale criticità, in assenza di specifici accordi interregionali per la gestione degli assistiti.
Il Tribunale respinge le residue censure, tra cui la violazione del giudicato, ritenendo che la precedente sentenza non vincolasse la Struttura Commissariale in determinate scelte amministrative, la lesione della capacità attrattiva della struttura e gli ulteriori profili di irragionevolezza, essendo la nuova impostazione coerente con l’assetto adottato in altre Regioni. Di conseguenza, il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati nei limiti di interesse della ricorrente, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminare la durata del periodo transitorio e di specificare il contenuto della clausola.
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Nota della Redazione
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