AIA, BAT come standard minimi e sindacato sulla discrezionalità tecnica ambientale (TAR Sicilia n. 1380 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le BAT costituiscono standard minimi di riferimento e non escludono che gli Stati membri impongano, nell’autorizzazione integrata ambientale, valori limite di emissione più rigorosi, in applicazione del principio di precauzione e del principio dello sviluppo sostenibile. Le valutazioni tecnico-scientifiche dell’Amministrazione in materia ambientale sono espressione di elevata discrezionalità tecnica, sindacabile solo per scelte manifestamente illogiche o contraddittorie, ovvero per macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria. L’imposizione di limiti più restrittivi e di monitoraggi più frequenti è legittima solo se sorretta da adeguata motivazione e conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. La prescrizione di un monitoraggio giornaliero non previsto dalla normativa risulta inutilmente gravosa quando il gestore abbia dimostrato la stabilità dei valori, come consentito dalla stessa BAT 4. La clausola di riesame dei valori limite non è lesiva quando l’Amministrazione si limiti a riservarsi di riesaminare la questione nei presupposti e con le formalità dell’art. 29-octies del decreto legislativo n. 152/2006.
Il Fatto
La ricorrente gestisce uno stabilimento chimico all’interno di un polo petrolchimico e ne esercita l’attività in forza di autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto ministeriale. Dopo la disconnessione dal depuratore consortile, oggetto di sequestro penale, l’Amministrazione ha avviato un riesame parziale dell’AIA in relazione alla gestione dei reflui, concludendolo con un decreto che recepisce un parere istruttorio e un piano di monitoraggio.
La società ha impugnato il decreto nelle parti relative ai tre punti di scarico, contestando l’introduzione di nuovi parametri, l’incremento delle frequenze di monitoraggio, la maggiore restrittività di alcuni limiti, l’applicazione delle BAT di settore delle raffinerie e le prescrizioni sulle emissioni odorigene. L’Amministrazione si è costituita eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva di alcuni Ministeri estranei alle prescrizioni contestate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro: le BAT rappresentano il riferimento tecnico più avanzato, ma l’art. 14, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE consente agli Stati membri di stabilire valori limite più severi. Lo conferma l’art. 101, secondo comma, del decreto legislativo n. 152/2006. Le prescrizioni più rigorose devono però essere motivate e rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, senza misure discriminatorie o contrarie al diritto europeo.
Sul primo profilo, relativo allo scarico dei reflui di processo, il Tribunale rileva che la prescrizione richiama la Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, dedicata alle acque reflue industriali: sussiste dunque la copertura normativa per i nuovi parametri. Sulle frequenze, invece, la BAT 4 ammette l’adattamento della periodicità quando le serie di dati indichino sufficiente stabilità. Poiché il gestore ha dimostrato la stabilità di una parte dei valori, l’imposizione del controllo giornaliero su gran parte dei parametri appare irragionevolmente onerosa: il motivo è accolto.
Il Collegio ritiene invece non lesiva la clausola che riserva all’Amministrazione il riesame dei valori limite dopo dodici mesi, poiché essa opera solo al ricorrere dei presupposti dell’art. 29-octies del decreto legislativo n. 152/2006. Quanto allo scarico nella rete fognaria, la presenza anche di reflui industriali in situazioni eccezionali giustifica l’applicazione della Tabella 3 e della Tabella 5. Sul monitoraggio in continuo dei parametri dello scarico civile, la prescrizione opera solo in caso di forti piogge, quando le acque meteoriche sono qualificate come acque industriali: anche qui la censura è rigettata, e il motivo sul punto è accolto solo per l’eccessiva gravosità delle frequenze.
Sulle emissioni odorigene, il decreto n. 309/2023 reca indirizzi che costituiscono criterio di tutela nelle istruttorie AIA ex art. 29-bis. Il richiamo alla Corte costituzionale n. 178/2019 è inconferente, perché quella pronuncia concerne una legge regionale che estendeva la disciplina a installazioni soggette ad AIA, mentre il decreto in esame si limita a dettare indirizzi applicabili in via indiretta. Il motivo è infondato.
Il ricorso è in parte accolto e per il resto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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