Ottemperanza al silenzio-inadempimento e nomina del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 136 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Accertato con sentenza l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, la perdurante inerzia dell’ente integra gli estremi per la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. La regolare notificazione della sentenza e la mancata esecuzione della stessa costituiscono i presupposti del giudizio di ottemperanza. Il commissario nominato pone in essere gli atti sostitutivi in luogo dell’amministrazione inadempiente, con compenso a carico della medesima. L’inerzia protratta e la mancata esecuzione di plurimi titoli giurisdizionali giustificano la trasmissione del fascicolo alle competenti Procure per le valutazioni di rispettiva competenza.

Il Fatto

La ricorrente, confinante con immobili interessati da vicende edilizie risalenti, ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 396/2023 del 12.07.2023, con la quale il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Comune ed ha dichiarato l’obbligo dell’ente di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 90 giorni.

La sentenza è stata regolarmente notificata al Comune, che non si è costituito in giudizio. Dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm. La sentenza da eseguire è stata regolarmente notificata al Comune e non è intervenuta alcuna attività attuativa. L’inerzia dell’amministrazione è dunque perdurante.

Accertata la mancata esecuzione, il TAR ha ritenuto integrati tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. Ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Prefetto dell’Aquila, con facoltà di delega.

Il commissario dovrà porre in essere gli atti sostitutivi necessari entro il termine indicato, con compenso posto a carico del Comune inadempiente. Le spese di giudizio sono liquidate in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge.

Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo processuale alla Procura della Repubblica dell’Aquila e alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le rispettive valutazioni di competenza, in ragione della mancata esecuzione di plurimi titoli giurisdizionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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