Accordi quadro con più operatori e fasce di qualificazione senza graduatoria (TAR Abruzzo n. 135 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’accordo quadro concluso con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante non è tenuta a formare una graduatoria di merito quando la lex specialis preveda fasce di qualificazione determinate dal punteggio e condizioni oggettive di selezione del contraente. Il punteggio conseguito rileva unicamente ai fini dell’iscrizione nelle fasce e della conseguente possibilità di erogare i livelli prestazionali corrispondenti. I riferimenti alla “graduatoria” contenuti nel disciplinare, ove isolati e contraddetti dal complesso delle regole di gara, vanno interpretati in senso logico-sistematico come elenco degli operatori qualificati per fascia. I chiarimenti della stazione appaltante sono ammissibili quando chiariscono la volontà provvedimentale già espressa nella lex specialis, senza modificarne portata e contenuto.

Il Fatto

Una cooperativa sociale impugna davanti al TAR Abruzzo gli atti di aggiudicazione di una gara europea per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici, aventi ad oggetto il servizio di cure domiciliari nel territorio regionale. La procedura, indetta dall’agenzia regionale per la committenza, prevedeva tre fasce di qualificazione articolate per livelli di intensità assistenziale.

Con ricorso introduttivo e tre successivi atti di motivi aggiunti la ricorrente contesta l’assenza di una graduatoria di merito, la mancata assegnazione di massimali di spesa individuali, i criteri di attribuzione degli assistiti e la clausola sociale. La controversia, inizialmente radicata davanti alla sezione staccata, viene riassunta davanti alla sede capoluogo per effetto di un’ordinanza di incompetenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera le eccezioni processuali in ragione dell’infondatezza nel merito e dichiara improcedibile il ricorso introduttivo quanto ai massimali della nota del 22.03.2023, poi rettificati. Nel merito, la censura sull’assenza di graduatoria è priva di fondamento: la lex specialis collegava il punteggio alla sola iscrizione nelle tre fasce, senza formazione di alcun ordine di merito. La determinazione di aggiudicazione risulta pertanto conforme alla disciplina di gara.

Il Collegio richiama l’art. 54, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, che consente l’esecuzione dell’accordo quadro senza riapertura del confronto competitivo quando i documenti di gara indichino le condizioni oggettive per individuare l’operatore. Tali condizioni sono state rinvenute nei criteri della scelta dell’utente, della continuità assistenziale e della rotazione: la “classificazione operata” evoca l’appartenenza alla fascia, non la posizione in graduatoria.

Quanto al riparto dei budget, il Collegio esclude che la disciplina prevedesse massimali individuali correlati ai punteggi: lo schema di accordo quadro obbligava il fornitore nei limiti del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto. Il riferimento alla “percentuale di esecuzione” viene qualificato come refuso, chiarito dalla stazione appaltante con la risposta al quesito e con la nota del 07.05.2023, adottata in aderenza alla lex specialis.

I chiarimenti non hanno modificato le regole di gara ma hanno operato una sorta di interpretazione autentica, graduando i tre criteri e riconoscendo prevalenza alla libera scelta del paziente. Il Collegio richiama Consiglio di Stato sez. III, 7 gennaio 2022, n. 64, secondo cui i chiarimenti sono ammissibili quando rendono comprensibile il significato del testo, non quando ne alterano la portata.

Sul secondo atto di motivi aggiunti, ribadita la giurisdizione amministrativa in forza di Consiglio di Stato n. 9745 del 14.11.2023, il gravame è dichiarato in parte infondato e in parte improcedibile per la rettifica della delibera aziendale. Il terzo atto è respinto: la nota sulla clausola sociale non innova rispetto al disciplinare, non impugnato sul punto. Spese liquidate in favore dell’agenzia resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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