Ottemperanza spese antistatario e penalità di mora esclusa per esiguità debito (TAR Marche n. 1146 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione del capo della sentenza che condanna la pubblica amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. Tale pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente e legittima il primo a proporre il rimedio per il relativo adempimento, dovendo conseguire l’utilità scaturente dal giudicato e illegittimamente negata dal comportamento omissivo dell’amministrazione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. non va disposta quando l’esiguità del debito la rende eccessivamente afflittiva e, dunque, manifestamente iniqua.

Il Fatto

I ricorrenti, difensori nel giudizio civile, hanno ottenuto dal Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, la sentenza n. 126/2025 che ha condannato l’amministrazione a rifondere le spese legali in qualità di procuratori antistatari. La decisione è divenuta definitiva per mancata impugnazione ed è stata notificata in forma esecutiva. Decorso il termine di 120 giorni ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non ha effettuato il pagamento del dovuto.

I ricorrenti hanno quindi chiesto al TAR l’esecuzione della decisione, con condanna al pagamento di una penalità di mora e nomina di un commissario ad acta che provveda al pagamento a cura e spese dell’amministrazione intimata. Quest’ultima si è costituita con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato e ne afferma l’accoglibilità nei confronti di entrambi i ricorrenti. La sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione, come da certificato del competente ufficio del Tribunale allegato in atti.

Il punto centrale riguarda l’esperibilità del giudizio di ottemperanza per il capo della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese, anche quando siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. Il Tribunale chiarisce che tale pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente, legittimando il primo a proporre il rimedio per il relativo adempimento. Il giudizio tende a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale, illegittimamente negata dall’amministrazione con un comportamento omissivo.

Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza e prima della proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale al capo della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di lite, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che assumerà le funzioni solo qualora investito dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico.

È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Il Collegio ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria del pagamento, la sola nomina del commissario ad acta. L’uso delle astreintes è escluso quando risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, come nella fattispecie in cui l’esiguità del debito rende la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al relativo pagamento negli importi liquidati in dispositivo, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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