Interesse al ricorso contro titolo edilizio e onere di allegazione del pregiudizio (TAR Lombardia n. 1556 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, legittimazione e interesse al ricorso costituiscono condizioni dell’azione distinte e autonome, che il giudice accerta anche d’ufficio. Il criterio della vicinitas individua la legittimazione, ma non vale da solo e in automatico a dimostrare l’interesse al ricorso, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Le allegazioni del ricorrente devono essere puntuali, dettagliate e convincenti: è inammissibile il riferimento generico alla perdita di valore o di fruibilità dell’immobile, alla deteriore condizione di areazione e luminosità, al nuovo carico urbanistico o al mancato rispetto delle distanze. In assenza di tale dimostrazione il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con quello della controinteressata, impugnava davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Comune aveva attestato la chiusura del procedimento relativo a una SCIA presentata dalla vicina in parziale sanatoria di opere eseguite in difformità rispetto ai precedenti titoli abilitativi. Il titolo comunale dava atto della conformità delle opere alla normativa edilizia e urbanistica, anche sulla base di una deliberazione consiliare di interpretazione autentica dell’art. D-5 delle NTA del piano di governo del territorio.

Il ricorrente lamentava l’illegittimo ampliamento della superficie coperta, il mancato rispetto delle distanze dell’autorimessa dal ciglio stradale, il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria sulla recinzione. La controinteressata eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse e per mancata impugnazione della deliberazione consiliare, oltre all’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di carenza di interesse. Richiamata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021, il Tribunale ribadisce che il giudice deve accertare anche d’ufficio la sussistenza di legittimazione e interesse, non potendosi ritenere che la vicinitas basti da sola a dimostrare il pregiudizio specifico derivante dall’atto impugnato.

Sul piano dell’onere allegatorio, il ricorrente si limitava a richiamare la giurisprudenza sul possibile deprezzamento dell’immobile contiguo e sulla compromissione di salute, ambiente, aria, luce e visuale. Il Collegio ritiene però che il pregiudizio non sia stato adeguatamente dimostrato: non emerge in cosa consista concretamente il danno, nemmeno in termini di deprezzamento, né quale utilità concreta deriverebbe dall’eventuale rimozione delle opere.

Il Tribunale richiama quindi la giurisprudenza secondo cui le allegazioni devono essere puntuali, dettagliate e convincenti, per non neutralizzare la distinzione tra legittimazione e interesse riducendola a mere affermazioni labiali (TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 972 del 2022). Il semplice riferimento alla perdita di valore e fruibilità, alla deteriore areazione e luminosità o al nuovo carico urbanistico non è sufficiente.

Accertata l’assenza della condizione dell’azione, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Il Collegio compensa integralmente le spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie, dopo aver rilevato la tardività della memoria e della replica depositate dal Comune ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., delle quali non si tiene conto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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