Legittima la destinazione a verde di area non ancora edificata nel PGT (TAR Lombardia n. 45 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamento di merito, espressione di ampia potestà discrezionale, e sono sottratte al sindacato di legittimità salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. La destinazione di un’area a verde di protezione ambientale non diviene irragionevole per la sola presenza di fabbricati nei dintorni o di opere di urbanizzazione, né per l’originaria vocazione edificatoria risalente nel tempo o per l’assenza di vincoli paesaggistici. Le osservazioni presentate nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico costituiscono un mero apporto dei privati: l’Amministrazione ha l’obbligo di esaminarle, ma non di confutarle analiticamente, essendo sufficiente una motivazione desumibile dai criteri generali del piano. Il soggetto che si ritiene leso da un piano sottoposto a valutazione ambientale strategica non può limitarsi a lamentare vizi della fase di v.a.s., ma deve chiarire se e in che misura essi abbiano inciso sul regime impresso ai suoi suoli.
Il Fatto
I proprietari di un terreno situato in una frazione del Comune di Luino hanno impugnato la deliberazione consiliare di approvazione del Piano di Governo del Territorio, la deliberazione di adozione e il provvedimento provinciale di compatibilità con il piano territoriale di coordinamento. L’area di loro proprietà era stata inserita nella zona “V.P.A. – Verde di Protezione Ambientale”, con perdita della capacità edificatoria.
I ricorrenti hanno dedotto la nullità della delibera per mancata valutazione di un’osservazione, il difetto di motivazione della controdeduzione, l’illogicità della scelta pianificatoria a fronte della pretesa vocazione edificatoria del lotto e del contesto edificato, e, con motivi aggiunti, l’illegittimità della delibera per difetto di autonomia dell’autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e la tardività di alcune censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter tralasciare l’esame delle questioni di rito, stante l’infondatezza nel merito del ricorso. Quanto al primo motivo, la mancata indicazione dell’esito della votazione sulla controdeduzione all’osservazione non deriva dal mancato esame della stessa, ma da un mero errore di trascrizione, chiarito con una successiva deliberazione consiliare di rettifica degli errori materiali del verbale, non impugnata dai ricorrenti.
La controdeduzione che ha respinto l’istanza di attribuire capacità edificatoria all’area è stata giudicata sufficientemente motivata dal richiamo all’incompatibilità con il criterio generale di piano del divieto di consumo di suolo nelle zone di particolare pregio. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le osservazioni costituiscono un mero apporto dei privati e l’Amministrazione non è tenuta a una analitica confutazione di ciascuna di esse (Cons. Stato, sez. IV, n. 21 del 2023; n. 3018 del 2022; n. 2422 del 2021).
Nel merito delle scelte localizzative, il Collegio ha ribadito che la pianificazione urbanistica è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per errori di fatto o abnormi illogicità (Cons. Stato, sez. IV, n. 6686 del 2007). I ricorrenti hanno contestato il merito della valutazione senza dedurre concreti elementi di illogicità. La planimetria catastale depositata nulla rivela sulle caratteristiche ambientali dell’area; la tavola del PGT prodotta dal Comune smentisce la tesi del contesto edificato, evidenziando la pressoché totale assenza di edificazioni nelle aree destinate a verde. Irrilevanti la pregressa destinazione edificatoria risalente agli anni ’90 e l’assenza di vincoli paesaggistici, mentre la legge regionale n. 31/2014 non pone limiti alla preservazione dall’edificazione di aree di interesse ambientale.
Il motivo aggiunto è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: chi si ritiene leso da un piano sottoposto a v.a.s. deve chiarire se e in quale misura i vizi della fase ambientale abbiano inciso sul regime dei propri suoli (Cons. Stato, sez. II, n. 5084 del 2020; TAR Lombardia, sez. II, n. 1882 del 2011). Nulla è stato dedotto al riguardo. Il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio in favore del Comune, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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