Ottemperanza alle spese del difensore antistatario e penalità di mora (TAR Emilia-Romagna n. 469 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore dichiaratosi antistatario è legittimato a promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del capo della sentenza che ha liquidato le spese in suo favore, distratte in suo nome. L’inottemperanza al giudicato sulle spese integra gli estremi per l’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., con fissazione del termine di adempimento e nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va quantificata negli interessi legali sulla somma dovuta, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e non potendo qualificarsi come manifestamente iniqua quando è commisurata a tale misura.
Il Fatto
Un docente ottiene dal Giudice del Lavoro di Reggio Emilia, con sentenza n. 94 del 21.03.2023, il riconoscimento di una somma per una annualità della Carta Docente. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non esegue spontaneamente il giudicato. Il difensore del docente, dichiratosi antistatario, promuove un primo giudizio di ottemperanza, definito dal TAR Parma con sentenza n. 102 del 14.03.2025: la pretesa principale viene soddisfatta, mentre resta insoluto il capo relativo alle spese di quel giudizio, liquidate in 500 euro in favore del difensore, oltre accessori e contributo unificato.
Notificata la sentenza in forma esecutiva, il Ministero non provvede al pagamento nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Il difensore, in proprio e nella qualità di antistatario, deposita quindi un secondo ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del capo spese, l’applicazione della somma aggiuntiva per il ritardo e la liquidazione delle spese della nuova fase. L’Amministrazione non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la posizione del ricorrente come credito certo, liquido ed esigibile, scaturente da una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato. La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario gli conferisce la legittimazione autonoma a pretenderne il pagamento, senza necessità di ulteriori intermediazioni del cliente.
Accertata la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni, il TAR rileva l’inottemperanza del Ministero. L’obbligo di pagamento delle spese del primo giudizio di ottemperanza è rimasto insoddisfatto e la condotta dell’Amministrazione integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
Il Tribunale ordina quindi al Ministero di provvedere a tutti gli adempimenti dovuti e alla integrale soddisfazione del dettato giudiziario entro 60 giorni dalla notifica della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario delegato, il quale, su richiesta del ricorrente, provvederà entro i successivi 30 giorni al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
Sulla domanda di condanna al pagamento di una somma aggiuntiva, il Collegio richiama il testo dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro fissa la decorrenza della penalità di mora dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e stabilisce che essa non è manifestamente iniqua quando è determinata in misura pari agli interessi legali. La domanda è pertanto accolta, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino al giorno dell’adempimento spontaneo, tardivo, o dell’esecuzione in via sostitutiva da parte del Commissario.
Quanto alle spese, il TAR non liquida alcun compenso al Commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese del nuovo giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in 800 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia Romagna in ragione dell’omessa esecuzione dei pagamenti dovuti per le spese di giudizio relative alla Carta Docente, nonostante l’ordine giudiziario e con aggravio di spese per due fasi di ottemperanza.
Nota della Redazione
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