Il deposito telematico perfezionato con la ricevuta di consegna non può essere (Cons. Stato n. 2459 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di deposito telematico degli atti processuali, il deposito si ha per avvenuto al momento in cui il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna, e deve ritenersi tempestivo quando tale ricevuta è prodotta entro la fine del giorno di scadenza, secondo il disposto dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012. Ove il sistema informatico della giustizia amministrativa generi le pec di accettazione e di consegna ma non trasmetta alla parte la successiva pec di rifiuto per errore nella firma digitale del modulo, la mancata conoscenza dell’esito dei controlli non è imputabile al difensore. La parte che, con diligenza, abbia monitorato l’esito del deposito e presentato sollecita istanza di rimessione in termini ha diritto alla regolarizzazione dell’adempimento. La declaratoria di irricevibilità fondata su motivazione inadeguata e su errore palese, che ometta l’esame del merito, integra nullità della sentenza con rinvio al primo giudice ex art. 105, comma 1, cod. proc. amm..
Il Fatto
Una società proponeva ricorso davanti al TAR Calabria per l’annullamento di un’ordinanza sindacale che le ingiungeva la rimozione di rifiuti presenti su un compendio industriale, con esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza. Il ricorso veniva notificato l’8 gennaio 2023 e depositato telematicamente il 7 febbraio 2023, ultimo giorno del termine decadenziale di trenta giorni.
Il sistema restituiva le pec di accettazione e di avvenuta consegna del modulo, ma non generava la terza pec di rifiuto, riferita a un errore di firma digitale. Il difensore, non avendo riscontro sull’esito dei controlli, contattava la Segreteria e il webmaster del sistema, apprendendo solo il 17 febbraio 2023 del rifiuto, quando i termini erano scaduti. Nella stessa data presentava istanza di rimessione in termini. Il TAR, con sentenza n. 1709/2023, dichiarava il ricorso irricevibile per tardività, escludendo i presupposti della remissione. La società appellava.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina del deposito telematico e rileva che il ricorso era stato notificato l’8 gennaio 2023 e depositato il 7 febbraio 2023, entro il termine di trenta giorni. Il sistema aveva restituito regolarmente le pec di accettazione e di consegna, ma non aveva mai generato né inviato la terza pec di rifiuto per errore E003.
Tale circostanza è decisiva. Il deposito, pur tempestivo, era rimasto sconosciuto al destinatario per un errore del sistema telematico, e la parte aveva documentato i fatti, dimostrando la fondatezza della richiesta di remissione. Sotto il profilo formale, l’istanza del 17 febbraio 2023 era stata proposta con atto apposito e tempestivo.
Quanto al profilo sostanziale, il Consiglio di Stato valorizza la condotta del difensore, che aveva appreso dell’errore solo attraverso l’accesso in Segreteria nei giorni immediatamente successivi al deposito, senza aver ricevuto la pec negativa dalla quale desumere l’esito dei controlli. La parte si era attivata con sollecitudine, monitorando il deposito e regolarizzando l’adempimento con istanza motivata, presentata in tempi ragionevolmente contenuti e rispettosi del principio di durata ragionevole del processo.
Il Collegio esclude altresì che possa imputarsi al difensore la scelta di depositare l’ultimo giorno utile, trattandosi di facoltà legittima riconosciuta dall’art. 45 cod. proc. amm. La reazione della parte, commisurata a un parametro di ragionevolezza degli oneri processuali, va considerata giustificatamente tempestiva.
Accolto l’appello, la sentenza di primo grado è affetta da nullità per essere stata resa su motivazione inadeguata e incoerente, con omissione integrale dell’esame del merito. Richiamate le indicazioni dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2024 e della Adunanza Plenaria n. 10 del 2025, il Consiglio di Stato annulla la pronuncia e rinvia la causa al primo giudice ex art. 105, comma 1, cod. proc. amm., compensando integralmente le spese del grado.
Nota della Redazione
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