Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5364 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al dispositivo, compresa la parte relativa alle spese di lite. Il difensore antistatario è titolare di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione dell’assistito, e può quindi agire in ottemperanza per la voce delle spese. Il giudice designa il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 677 del 31.03.2025, ha riconosciuto alla ricorrente, docente di ruolo, il diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di un buono di € 2.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, e al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.314,00 con attribuzione al difensore.

In mancanza di adempimento, la ricorrente e il difensore antistatario hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine all’amministrazione, la fissazione della penalità di mora e la nomina di un commissario per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Alla luce della documentazione in atti, risulta il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto fondato.

Il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. L’ordine ricomprende anche la parte relativa alle spese di lite: il Collegio osserva che ha proposto il ricorso anche il difensore antistatario, titolare per ciò solo di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito. Sul punto richiama Cass. civ. Sez. III n. 27041 del 12.11.2008 e n. 21070 dell’1.10.2009.

Per il caso di ulteriore inottemperanza viene designato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Il commissario, decorso infruttuosamente il termine assegnato e entro sessanta giorni dalla comunicazione a cura della parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza. Le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, sono poste a carico del Ministero e liquidate in € 500,00.

Il Tribunale dispone infine, a carico dell’amministrazione e a favore dei ricorrenti, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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