Ordinanza sindacale contingibile e urgente per persistente pericolo antincendio (TAR Sicilia n. 2415 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco può legittimamente adottare un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 per inibire l’utilizzo a parcheggio di un’area condominiale non adeguata alla normativa antincendio, quando il pericolo per la pubblica incolumità persiste nonostante le prescrizioni già impartite in sede di concessioni edilizie in sanatoria. La persistenza nel tempo dell’inadempimento non esclude, ma anzi giustifica, il ricorso all’extrema ratio rappresentata dal provvedimento sindacale, non essendo configurabile alcun margine di intervento in capo all’amministratore condominiale su spazi di proprietà esclusiva. Il requisito dell’urgenza va valutato con riferimento all’attualità della situazione di pericolo al momento dell’emanazione, e non alla risalenza temporale della sua origine. Il ricorso che contesti la sussistenza dei presupposti è manifestamente infondato e va rigettato con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
Il Fatto
Alcune proprietarie esclusive di porzioni immobiliari site nell’area adibita a portico di un condominio hanno impugnato l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco aveva disposto l’inibizione all’utilizzo a parcheggio del portico, nelle more dell’esecuzione delle opere e verifiche richieste dai Vigili del Fuoco per l’adeguamento alla normativa antincendio. Le ricorrenti hanno impugnato anche le note del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale a fronte della diffida volta a sollecitare la verifica dell’ottemperanza dell’amministratrice condominiale.
Le ricorrenti contestavano l’insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, la sussistenza di una normativa settoriale tipizzata, il travisamento dei fatti e l’errata qualificazione dell’area come autorimessa. Si costituivano il Comune e il condominio controinteressato, sostenendo la legittimità del provvedimento e l’esistenza di un atto dovuto a fronte di una situazione di obiettivo pericolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso perché manifestamente infondato, avvalendosi della sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la persistenza della situazione di pericolo, nonostante le prescrizioni imposte in sede di concessioni in sanatoria sulla base delle note dei Vigili del Fuoco, dimostra che l’extrema ratio a disposizione delle autorità pubbliche era proprio l’ordinanza sindacale.
La Corte affronta il nodo temporale: è la persistenza negli anni dell’inadempimento a giustificare l’adozione del provvedimento. Il requisito dell’urgenza non viene meno per il fatto che la fonte di pericolo risalga a note di molti anni addietro; ciò che rileva è che lo stato di pericolo permanga al momento dell’emanazione.
Il Collegio esamina poi la posizione dell’amministratore condominiale, rilevando che alcun potere di intervento poteva essere speso, non rientrando gli spazi in questione tra le parti comuni. L’impossibilità materiale di agire in via ordinaria conferma la necessità del provvedimento sindacale.
Quanto alla titolarità dell’obbligo, il Tribunale osserva che i destinatari del provvedimento erano gravati dell’onere di adeguamento, essendo stato loro imposto nelle concessioni edilizie in sanatoria. La contestazione circa l’errata qualificazione dell’area e il travisamento dei fatti non è accolta, restando confermata la necessità delle opere di adeguamento antincendio.
Il ricorso è quindi rigettato e le ricorrenti sono condannate in solido alle spese, liquidate in complessivi euro 3.000,00, di cui 1.500,00 in favore del Comune e 1.500,00 in favore del condominio controinteressato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.