Ottemperanza alle spese legali e prova dell’adempimento del debitore pubblico (Cons. Stato n. 3151 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisce per l’esecuzione di un titolo giudiziale è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto e ad allegare l’inadempimento; il debitore convenuto sopporta l’onere della prova del fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto pagamento. Il titolo esecutivo deve risultare ritualmente notificato da tutti i soggetti legittimati ad agire in via esecutiva, ciascuno per il capo di sentenza di proprio interesse, e deve essere inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Il giudice dell’ottemperanza dispone l’astreinte secondo un ampio potere discrezionale, che consente una valutazione ostativa per ragioni equitative legate alla natura del credito, alla durata dell’inadempimento e alle esigenze organizzative dell’amministrazione. La nomina del Commissario ad acta senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione esclude la necessità della penalità di mora. Le spese legali costituiscono debito di valuta e non sono soggette a rivalutazione monetaria.
Il Fatto
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore, e il loro difensore hanno proposto ricorso per l’ottemperanza di una sentenza di appello della medesima Sezione. Il titolo aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, senza distrazione in favore del legale, e il Ministero insieme a un Comune al pagamento delle spese del giudizio di appello, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero con due distinte comunicazioni a mezzo PEC: una dai genitori, per il capo sulle spese di primo grado non distratte, l’altra dal legale antistatario in proprio, per il capo sulle spese di secondo grado distratte. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dei pagamenti. La causa è stata decisa all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua due capi di sentenza da ottemperare, distinti per regime di distrazione: quello sulle spese di primo grado, per il quale la distrazione non era stata richiesta, e quello sulle spese di secondo grado, per il quale la distrazione risultava specificamente richiesta in appello. La distinzione rileva sul piano della legittimazione a promuovere l’esecuzione.
Il ricorso è accolto sul rilievo che il Ministero debitore non ha offerto alcuna prova dell’avvenuto pagamento. Il Collegio richiama Cass. civ. ord. n. 18442 del 7 luglio 2025, secondo cui il creditore deve soltanto provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo. Il titolo esecutivo risulta inoltre ritualmente notificato da tutti i soggetti legittimati, cioè i genitori per le spese di primo grado e il loro legale per quelle di secondo grado. È decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996.
Il Collegio ordina quindi al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le Risorse, l’Organizzazione e l’Innovazione digitale, con facoltà di delega a un funzionario. Il compenso del Commissario, se dovuto, resta a carico del Ministero e sarà liquidato con separato provvedimento su istanza documentata.
Sono respinte due ulteriori domande. La rivalutazione monetaria non spetta, perché le spese legali costituiscono debito di valuta e non debito di valore. Quanto all’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il giudice dell’ottemperanza gode di un ampio potere discrezionale che consente una valutazione ostativa per ragioni equitative. Rilevano la natura del credito, la durata dell’inadempimento, la mancata esecuzione di precedenti sentenze e le questioni organizzative nei giudizi seriali. Nel caso concreto nessuna circostanza dimostra un serio pregiudizio da mancato pagamento, e l’insediamento del Commissario senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza del termine esclude la necessità della penalità.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, sono liquidate in misura complessivamente pari a euro 1.500,00, da ripartirsi in parti uguali tra i tre ricorrenti, oltre oneri accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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