Spese di lite sotto i minimi tabellari e tutela giurisdizionale effettiva (Cons. Stato n. 3152 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, ha eliminato il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tabellari. I parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, restano tuttavia il riferimento per la liquidazione giudiziale del compenso, dal quale il giudice può discostarsi solo con motivazione adeguata. In caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione della tabella, il giudice deve indicare i criteri seguiti. Limite di legge inderogabile è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude liquidazioni simboliche non consone al decoro della professione. La riduzione delle spese fondata sulla sola serialità del contenzioso, senza ulteriore argomentazione, è illegittima e lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
Il TAR per la Liguria accoglieva il ricorso proposto da un docente contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ma liquidava le spese di lite in soli 500,00 euro, “in considerazione del carattere seriale della controversia”. La causa riguardava l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di carta del docente.
Il ricorrente, a mezzo del difensore antistatario, appellava quella statuizione ritenendola non consona al decoro della professione e inferiore ai minimi tariffari. Chiedeva la riforma della sentenza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di 1.189,00 euro oltre oneri, deducendo la violazione dell’art. 2233 cod. civ., degli artt. 24 e 113 Cost., dell’art. 6, § 1, CEDU e dell’art. 47 CDFUE.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili e riconosce al TAR ampia discrezionalità in materia di spese, comprensiva del potere di compensare per giusti motivi. Quando però la condanna sia disposta, il giudice deve attenersi agli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014, valutando caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, difficoltà e valore dell’affare, risultati conseguiti e complessità delle questioni.
Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo: soppresso il sistema tariffario, il compenso non pattuito per iscritto è liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali, periodicamente aggiornati ex art. 13, comma 6, legge n. 247/2012. Ne deriva che il vincolo di inderogabilità dei minimi, già proprio dell’art. 24 legge n. 794/1942, non è più configurabile come limite legale.
Il Collegio ritiene però che i decreti ministeriali sopravvenuti vadano interpretati in senso conforme alle previsioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2, 3 e 41 Cost.: un atto amministrativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre le previgenti disposizioni di legge. Resta fermo l’obbligo di motivare lo scostamento apprezzabile dai limiti di oscillazione, con l’unico limite legislativo dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta somme simboliche.
Nel caso concreto il TAR si era limitato a richiamare la soccombenza e a ridurre l’importo per la serialità del contenzioso, senza ulteriori argomentazioni sulla quantificazione o sulla compensazione parziale. Il Collegio osserva che la serialità, lungi dal giustificare la riduzione, aggrava la responsabilità dell’Amministrazione che perseveri in un contegno già riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990. La liquidazione manifestamente inferiore ai parametri è pertanto riformata, con nuova determinazione equitativa in 800,00 euro oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono compensate in ragione del solo parziale accoglimento.
Nota della Redazione
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