Ottemperanza, termine dimezzato di deposito e irricevibilità del ricorso (TAR Campania n. 5216 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., salvo espresse esclusioni. Il termine per il deposito del ricorso notificato, ordinariamente di trenta giorni ai sensi dell’art. 45, comma 1, c.p.a., è pertanto ridotto a quindici giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione. Il deposito tardivo non integra una mera improcedibilità, ma determina l’irricevibilità del ricorso, per violazione di un termine perentorio di costituzione in giudizio. L’irricevibilità è rilevabile anche d’ufficio e, in quanto questione pregiudiziale di rito, assorbe ogni ulteriore profilo di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Comune di Napoli, aveva agito innanzi al giudice del lavoro per ottenere il risarcimento dei danni da demansionamento e dequalificazione professionale. Con sentenza n. 1387/2024 il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, aveva condannato l’amministrazione al pagamento di euro 6.398,40, oltre interessi; la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4248/2024, aveva respinto il gravame dell’ente, confermando la decisione. Non risultava proposto ricorso per cassazione.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto, il Comune non aveva corrisposto integralmente le somme. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento di euro 6.965,85 e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita eccependo inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, dando conto della delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio e della successiva liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto di non esaminare il merito, rilevando in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardivo deposito. Il giudizio appartiene al rito dell’ottemperanza, espressamente contemplato dall’art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a.; ai sensi del comma 3 della stessa disposizione, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, salvo quelli espressamente esclusi.
Da tale regola il Collegio ha fatto discendere la riduzione a quindici giorni del termine di deposito del ricorso notificato, che l’art. 45, comma 1, c.p.a. fissa in trenta giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione. La decorrenza è stata individuata nella data di consegna della PEC indirizzata all’ente, con cui la notificazione si è perfezionata.
Il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il termine perentorio decorrente da tale data. La disamina del fascicolo, come eccepito dall’amministrazione, ha invece evidenziato il deposito oltre il termine. Il Collegio ha qualificato la violazione non come mera improcedibilità, bensì come irricevibilità, trattandosi di violazione del termine perentorio di costituzione in giudizio della parte ricorrente, rilevabile anche d’ufficio.
A sostegno ha richiamato il precedente TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 16 febbraio 2026, n. 264, secondo cui nei giudizi di ottemperanza il mancato deposito del ricorso entro il termine dimidiato comporta l’irricevibilità dell’azione, dovendosi esaminare prioritariamente le questioni pregiudiziali di rito rispetto a ogni profilo di merito.
L’eccezione processuale ha quindi assorbito ogni altra questione, comprese le deduzioni del ricorrente sul mancato pagamento delle somme portate dal giudicato e le difese dell’amministrazione sullo stato della procedura di liquidazione contabile. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda e della natura assorbente della definizione in rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.