Inottemperanza al giudicato e termine dilatorio di 120 giorni per la PA (TAR Lombardia n. 353 del 01.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza di condanna della pubblica amministrazione a un’obbligazione pecuniaria, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, senza che l’ente abbia adempiuto, integra il presupposto dell’inottemperanza. Se l’amministrazione, ritualmente costituita, non contesta l’an e il quantum del credito né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura, il giudice accerta l’inadempimento e assegna un nuovo termine per il pagamento. Alla scadenza inutilmente decorsa consegue la nomina del commissario ad acta, con il compito di dare corso al pagamento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva condannato il Ministero convenuto a riconoscere in favore del ricorrente il beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la “carta elettronica” prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e fino all’anno 2022/23.
Il ricorrente espone che la sentenza è stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva il 12.1.24, e che da tale data decorreva il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996. Nessun adempimento seguiva alla notificazione. Il ricorrente agisce quindi per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di erogazione della Carta Docente per euro 3.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica in via preliminare la sussistenza del titolo azionato: la sentenza del Giudice del Lavoro è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente. Muovendo da tale presupposto, il Collegio applica l’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e rileva che il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento è ampiamente decorso.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero resistente, costituito con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Su questa base il Tribunale ritiene che il credito non sia contestato nell’an e nel quantum.
Discende da ciò la declaratoria di inottemperanza al titolo indicato in epigrafe. Il Collegio assegna al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, e a spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, trasmetterà alla Sezione una relazione sugli adempimenti; il suo compenso sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.