Riconoscimento servizio docente a contratto e ricostruzione carriera associato (TAR Calabria n. 214 del 01.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio prestato come professore a contratto va riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera del professore associato, essendo la relativa figura assimilabile ai professori incaricati e supplenti richiamati dall’art. 7, lett. f), legge n. 28/1980, cui rinvia l’art. 103 d.P.R. n. 382/1980. L’elencazione normativa, chiusa al momento della sua redazione, si apre in via interpretativa alle figure introdotte successivamente, in virtù dell’identità di ratio e dell’analogia dell’attività svolta. L’anzianità di servizio non costituisce uno status né un autonomo bene della vita, ma il presupposto di fatto di specifici diritti retributivi, e non è soggetta ad alcun termine decadenziale, salva la prescrizione quinquennale del credito. La nota amministrativa priva di contenuto definitivo e di carattere interlocutorio è inammissibile per difetto di autonoma lesività.
Il Fatto
Il ricorrente, professore associato presso un ateneo, aveva chiesto il riconoscimento dei periodi di servizio svolti anteriormente alla nomina in ruolo come docente a contratto presso la stessa università, ai fini della ricostruzione della carriera. L’amministrazione non diede riscontro all’istanza e, con una nota successiva, negò il riconoscimento dell’anzianità maturata in quella veste.
Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del diritto e per l’annullamento del silenzio e della nota. L’università, costituitasi, ha eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 103, comma 4, d.P.R. n. 382/1980, assumendo la tardività dell’istanza rispetto al termine annuale decorrente dalla conferma in ruolo, e nel merito ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione preliminare. Oggetto della domanda non è l’inquadramento giuridico, ma l’accertamento di un fatto — l’effettiva prestazione — e la valorizzazione della sua utilitas ai fini dell’anzianità complessiva, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato n. 2574 del 2021. L’anzianità di servizio, chiarisce il Tribunale richiamando la Cass. n. 2232 del 2020, non è uno status né un distinto bene della vita autonomamente azionabile: è la dimensione temporale del rapporto e il presupposto di specifici diritti retributivi.
Ne deriva che l’anzianità non soggiace ad alcun termine decadenziale, purché sussista l’interesse ad agire, e può essere accertata anche oltre la fase di prima applicazione, con l’unico limite della prescrizione quinquennale del credito retributivo quanto al quantum. La clausola annuale invocata dall’ateneo non opera, dunque, nei termini prospettati dalla difesa.
Nel merito, la questione centrale è se il professore a contratto rientri tra le figure contemplate dall’art. 7 legge n. 28/1980, cui rinvia l’art. 103 d.P.R. n. 382/1980. L’elencazione non menziona espressamente tale categoria, introdotta solo con l’art. 25 d.P.R. n. 382/1980, norma di poco successiva e quindi non prevedibile dal legislatore del richiamo. Il Collegio aderisce all’interpretazione evolutiva già consolidata (Cons. Stato n. 2629 del 2019; n. 2243 del 2018; n. 3146 del 2020): il mero dato formale del nomen iuris non è dirimente, e l’identità di ratio con l’analogia dell’attività svolta impongono di estendere la disciplina.
Una lettura restrittiva produrrebbe una discriminazione irragionevole tra situazioni sostanzialmente omogenee, in contrasto con i principi costituzionali e con il diritto di matrice comunitaria. La soluzione adottata, già recepita dal TAR Campania n. 7280 del 2024, rende superfluo il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento dei servizi indicati in parte motiva. È invece inammissibile l’impugnazione della nota dirigenziale, priva di contenuto definitivo e di autonoma lesività. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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