Monetizzazione ferie non godute dal militare: nessuna indennità se la mancata fruizione dipende da scelta libera e consapevole di non convertire la licenza ordinaria in convalescenza (TAR Lazio n. 11387 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego militarizzato, il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro spetta solo quando la mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui imputabile. L’art. 905, comma 2, c.m., come attuato dalla circolare della Guardia di Finanza n. 25800 del 23 giugno 2014, attribuisce al militare in occasione della malattia la scelta tra la conversione della licenza ordinaria non fruita in licenza straordinaria di convalescenza e la mancata conversione, che preserva la possibilità di godere delle ferie al termine della malattia. Ove il militare abbia esplicitamente richiesto di non convertire i giorni di licenza, il mancato godimento è ascrivibile a una sua scelta libera e consapevole, con conseguente esclusione di qualsiasi trattamento economico sostitutivo.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale della Guardia di Finanza, era stato collocato in congedo per limiti di età. Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione aveva negato la monetizzazione di giorni di licenza ordinaria non fruiti in due annualità, maturati in un periodo in cui il militare era assente dal servizio per malattia. Il ricorrente sosteneva che l’impossibilità di fruire delle ferie fosse dipesa da causa a lui non imputabile e che la scelta di non convertire la licenza ordinaria in licenza straordinaria non potesse equivalere a una rinuncia alla loro monetizzazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendo che il provvedimento provenisse da un’amministrazione non riconducibile a tale Dicastero. Ha altresì disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale, radicando la competenza presso il giudice adito in quanto il provvedimento era stato emanato da un’autorità centrale e, comunque, era cessato il rapporto di lavoro presso la sede di servizio.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, che vieta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per ferie non fruite dal personale delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 2016, ha escluso che tale divieto leda il diritto alle ferie garantito dall’art. 36 della Costituzione e dalle fonti sovranazionali, a condizione che sia salvaguardata la tutela risarcitoria per il mancato godimento incolpevole del riposo.
La motivazione si è poi soffermata sulla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo. In particolare, la sentenza 18 gennaio 2024, C-218/22, ha chiarito che il diritto all’indennità finanziaria per ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro sussiste solo se il lavoratore non si sia astenuto dal fruirne deliberatamente dopo essere stato messo in condizione di esercitarlo. Da ciò deriva il principio per cui il diritto all’indennità sostitutiva spetta unicamente per il mancato godimento non volontario e non imputabile al dipendente.
Applicando tale principio, il TAR ha valorizzato l’art. 905, comma 2, c.m. e la circolare attuativa della Guardia di Finanza. Tale disciplina, come interpretata dal Consiglio di Stato, sez. II, n. 4109 del 2023 e n. 2922 del 2026, offre al militare una scelta: convertire la licenza ordinaria in licenza straordinaria di convalescenza, prolungando l’aspettativa, oppure escludere la conversione conservando la facoltà di fruire delle ferie al termine della malattia. Nel caso di specie, l’interessato aveva esplicitamente optato per la non conversione. La mancata fruizione delle ferie è quindi dipesa da una sua scelta libera e consapevole, non imputabile all’Amministrazione, con conseguente insussistenza del diritto all’indennità sostitutiva. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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