Frode carta debito: legittimazione passiva gestore e colpa grave utilizzatore (ABF Collegio di Bologna n. 125 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di carta di debito, la legittimazione passiva del prestatore di servizi convenzionato con la banca emittente va esclusa solo quando dal contratto risulti in modo chiaro e specifico che reclamo e ricorso debbano essere proposti nei confronti di altro intermediario. Essa va invece affermata quando l’intermediario abbia dato seguito alla contestazione del cliente, ingenerando un legittimo affidamento sul proprio coinvolgimento. Nel merito, la produzione documentale che prova l’autenticazione SCA non esaurisce l’onere del PSP: occorre dimostrare la colpa grave dell’utilizzatore. Il brevissimo lasso temporale tra furto e primo prelievo, in assenza di errori nella digitazione del PIN, fa presumere la custodia congiunta di carta e codice. A tale presunzione si contrappone il concorso di colpa dell’intermediario che non adotti misure tecniche contro operazioni oggettivamente anomale, riconducibili al rischio di frode tipizzato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una carta di debito collegata al conto acceso presso altro intermediario, subiva il furto dello strumento di pagamento insieme ad altre carte e al documento di identità, lasciati nell’auto parcheggiata presso un centro sportivo. Poco dopo riceveva messaggi dell’intermediario resistente su tentativi di prelievo non andati a buon fine. Chiamato il numero verde, otteneva il blocco della carta; nelle more venivano eseguiti prelievi ATM contestati per complessivi Euro 950,00.
Il disconoscimento veniva parzialmente respinto: l’intermediario negava il rimborso di due prelievi per Euro 750,00, adducendo la corretta autenticazione e la negligenza del cliente nella custodia di carta e PIN. Esperito il reclamo, il ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo il rimborso integrale.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto. Dal foglio informativo e dal contratto non emerge l’obbligo di rivolgere reclamo e ricorso al solo emittente: la relativa previsione è formulata come mera facoltà. Rileva inoltre il comportamento tenuto dal resistente, che ha riscontrato la contestazione e rimborsato Euro 200,00, ingenerando un affidamento sul proprio coinvolgimento, in linea con l’orientamento richiamato (Collegio di Milano n. 8407/2025).
Nel merito, il Collegio applica il d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. L’intermediario ha assolto l’onere di provare l’autenticazione multifattoriale delle operazioni, mediante possesso della carta con microchip e digitazione corretta del PIN, ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. 11/2010. Ciò però non soddisfa l’onere di dimostrare frode, dolo o colpa grave dell’utilizzatore, richiesto dall’art. 10, comma 2, secondo la lettura del Collegio di Coordinamento n. 22745/2019: servono elementi di fatto sulle modalità esecutive.
Il Collegio ritiene provata la colpa grave dell’utilizzatore. Il primo prelievo avvenne alle 19:04, a brevissima distanza dal furto collocato tra le 18:40 e le 19:00, con corretta digitazione del codice. Secondo il consolidato indirizzo (Collegio di Coordinamento n. 5304/2013), il breve intervallo temporale, in assenza di errori, è indice idoneo a presumere la conservazione congiunta di PIN e carta. La presunzione non è superata dall’ipotesi di captazione del codice in pregresse transazioni: l’ultimo utilizzo risaliva a settembre 2024. Incide inoltre il luogo pubblico della sottrazione.
Accanto alla colpa del cliente, il Collegio ravvisa un concorso di colpa dell’intermediario. Tre prelievi ATM in rapida sequenza, con la stessa carta e presso lo stesso sportello, integravano un’operazione oggettivamente anomala, riconducibile al rischio di frode tipizzato dall’art. 8, d.m. n. 112/2007. L’intermediario avrebbe dovuto attivare misure tecniche di intercettazione. Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con rimborso del prelievo di Euro 500,00, oltre al contributo di Euro 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di Euro 20,00.
Nota della Redazione
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