Pagamento e-commerce da phishing autorizzato dal cliente non è rimborsabile (ABF Collegio di Milano n. 5083 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento eseguita personalmente dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, è autorizzata ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, anche quando il consenso sia stato viziato dal dolo del frodatore che ha indotto il cliente in errore. In tal caso non opera la disciplina delle operazioni non autorizzate e l’intermediario non è tenuto al rimborso. Resta salva la possibilità di ravvisare profili di responsabilità sul versante degli obblighi di protezione che gravano sul bonus argentarius per diritto comune. Il rimborso spontaneo di una delle operazioni, rimesso a scelta discrezionale dell’intermediario, non integra alcun obbligo di ripetere il rimborso per l’operazione identica.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di aver concordato, tramite social network, l’acquisto di quattro biglietti per un concerto e di aver eseguito il pagamento su una piattaforma clone, dalla quale il venditore ha poi cancellato il proprio profilo. Dopo aver bloccato il conto e presentato denuncia, chiedeva la restituzione della somma residua di € 393,76 e la corresponsione degli interessi.
L’intermediario riconosceva come fraudolenta una sola delle due operazioni e ne rimborsava l’importo, negando il rimborso della seconda. Eccepiva che l’operazione era stata autenticata e correttamente contabilizzata, che non erano state fornite prove della natura fraudolenta del sito e che l’importo rientrava nei limiti di spesa. La ricorrente insisteva sostenendo la natura non autorizzata dell’operazione, l’inadeguatezza del sistema di autenticazione e la violazione degli obblighi di monitoraggio.
La motivazione del Collegio
Il Collegio qualifica l’operazione contestata come pagamento e-commerce disposto alle ore 12:26 del 15.11.2025 per € 393,76. Dalla denuncia versata in atti emerge che la stessa ricorrente ha cliccato su un link che l’ha condotta a un sito fraudolento, sul quale riteneva di acquistare i biglietti, seguendo le istruzioni del frodatore.
Su questa base il Collegio esclude che l’operazione possa qualificarsi come fraudolenta e ricadere nell’ambito applicativo della disciplina del d.lgs. n. 11/2010. Quando il pagamento è eseguito per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione è autorizzata. L’interpretazione consolidata dei Collegi territoriali — richiamata con le decisioni Coll. Milano nn. 8007/2020, 19945/2021, 11546/2019 e Coll. Roma n. 4658/2021 — legge l’art. 5 in tema di consenso del pagatore insieme agli artt. 9 e 10 e ritiene autorizzata l’operazione eseguita personalmente dal cliente, ancorché il consenso sia corrotto dal dolo del terzo.
Il Collegio precisa che ciò non esclude la ricerca di altri profili di responsabilità, segnatamente sul versante degli obblighi di protezione gravanti sul bonus argentarius per diritto comune. Tali profili, tuttavia, non ricorrono nella specie.
Quanto alla doglianza sulla disparità di trattamento tra le due operazioni identiche, il Collegio rileva che il rimborso della prima va ascritto a una scelta del tutto discrezionale dell’intermediario, motivata dalla modalità frictionless con cui l’operazione era stata eseguita, esente da SCA. Tale scelta non può essere assunta a presupposto di una doverosità assente. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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