Rifiuto bonifico SWIFT per errore beneficiario esclude responsabilità banca per ritardo (ABF Collegio di Milano n. 5084 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che esegue correttamente un bonifico internazionale SWIFT e ne dispone la presa in carico nei propri sistemi non risponde del mancato accredito determinato dal rifiuto opposto dalla banca del beneficiario per errata indicazione dei dati del destinatario, errore riconducibile alla sfera dell’ordinante. Il ritardo nel riaccredito conseguente alle procedure della banca estera non integra di per sé inadempimento dell’intermediario, che sia intervenuto con le attività di tracciamento dei fondi e di recupero nel più breve tempo possibile. Il danno non patrimoniale da prolungato disservizio non è in re ipsa e richiede la prova della lesione concreta e del nesso causale. Il ristoro riconosciuto dall’intermediario in via compensativa appare proporzionato al disagio, con conseguente insussistenza dei presupposti per ulteriori forme di risarcimento, anche equitativo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva disposto un bonifico internazionale SWIFT di euro 4.000,00. L’operazione veniva rifiutata dalla banca del beneficiario e le somme restavano bloccate oltre i tempi ordinari. Il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario lamentando la gestione non conforme del servizio di pagamento e chiedendo il riaccredito integrale dell’importo, oltre a un ulteriore ristoro per il prolungato disservizio patito.
L’intermediario eccepiva la cessazione della materia del contendere: il bonifico era stato correttamente eseguito e il rifiuto era dipeso dall’errata indicazione del nominativo del beneficiario; le somme erano state riaccreditate, al netto di euro 24,17 di commissioni trattenute dall’istituto estero, ed erano stati riconosciuti euro 50,00 a titolo compensativo e euro 20,00 per le spese di procedura.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la vicenda sulla base della documentazione prodotta. Il bonifico risulta regolarmente eseguito dall’intermediario e contrassegnato come completato nei sistemi interni; il mancato accredito è dipeso dal rifiuto della banca destinataria, causato dall’errata indicazione del nominativo del beneficiario. Si tratta di circostanza riconducibile alla sfera dell’ordinante, non a un deficit del servizio reso dall’intermediario.
Quanto ai tempi del riaccredito, il Collegio rileva che il rientro delle somme dipendeva dalle procedure della banca estera. L’intermediario ha attivato il tracciamento dei fondi, ha invitato il ricorrente a contattare l’istituto del beneficiario e ha riconosciuto un importo compensativo. Tali condotte escludono la contestata gestione non conforme del servizio di pagamento.
Sul ristoro ulteriore, il Collegio condivide l’impostazione dell’intermediario. Il danno non patrimoniale non può ritenersi in re ipsa e richiede la dimostrazione di una lesione concreta, unitamente alla prova del nesso causale e dell’ammontare del pregiudizio. Il ricorrente non ha offerto allegazioni né elementi probatori in tal senso. Il riconoscimento di euro 50,00 appare proporzionato al disagio lamentato, con conseguente insussistenza dei presupposti per ulteriori forme di risarcimento, anche in via equitativa.
Il Collegio non accoglie quindi il ricorso, assorbendo implicitamente l’eccezione di cessazione della materia del contendere nella valutazione di infondatezza della pretesa.
Nota della Redazione
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