La percezione di compensi per atti costitutivi di s.r.l. semplificate, per i quali non sono dovuti onorari, e l’uso reiterato della dispensa dalla lettura integrano la violazione dell’art. 147 l. n. 89/1913.Massima: In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la violazione del divieto di percepire onorari per la costituzione di società a responsabilità limitata semplificate, ex art. 3, comma 2, d.l. n. 1/2012, integra l’illecito di cui all’art. 147, lett. a), l. n. 89/1913, per lesione del decoro e del prestigio della classe notarile, in concorso formale con la violazione dell’art. 80 l. n. 89/1913. La reiterata presenza della clausola di dispensa dalla lettura in una quota rilevante di scritture private autenticate (es. 183 su 771) costituisce indizio grave, preciso e concordante della violazione dei doveri di cui agli artt. 42 e 48 del codice deontologico, ex art. 147, lett. b), l. n. 89/1913. Inoltre, la prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare non è interrotta dalle decisioni che non applicano una sanzione per il singolo addebito, con conseguente declaratoria di estinzione dell’infrazione.