Spese parte civile minimi inderogabili d.m. 55/2014 e obbligo motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 20690 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali in favore del difensore della parte civile, il giudice deve attenersi ai parametri e ai valori medi stabiliti dal D.M. 55/2014, con la possibilità di aumenti o diminuzioni fino al 50 per cento. La riduzione non può superare la soglia minima inderogabile fissata dalla tabella, sicché il compenso liquidato al di sotto di tale limite viola la legge. Qualora il giudice si discosti dai valori parametrici, omettendo gli aumenti richiesti per la complessità della causa o per l’assistenza contro più imputati, è tenuto a fornire specifica motivazione. La determinazione del compenso, pur discrezionale, resta sindacabile in cassazione quando esce dai limiti tariffari o non è adeguatamente argomentata.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, pronunciate le statuizioni penali nei confronti degli imputati appellanti, nel regolare il regime delle spese legali delle parti civili condannava cinque imputati alla rifusione delle spese sostenute nel grado, liquidandole per ciascuna parte civile in euro 1200,00, oltre spese generali, IVA e c.p.a.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con separati atti, le parti civili, lamentando la violazione di legge e la mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen. Esse deducevano l’inosservanza dei parametri del D.M. 55/2014, la liquidazione al di sotto dei minimi inderogabili e l’omessa considerazione degli aumenti per la complessità della causa e per l’assistenza contro cinque imputati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ritiene i ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, ammissibili e fondati. Il primo profilo investe la violazione dei parametri generali del D.M. 55/2014 e, in particolare, dei minimi inderogabili. L’art. 12 del D.M. 55/2014 prevede che il giudice tenga conto dei valori medi delle tabelle allegate, che possono di regola essere aumentati fino al 50 per cento o diminuiti fino al 50 per cento.
La tabella per i giudizi penali dinanzi alla Corte di appello fissa un compenso medio di euro 4.050,00, aumentabile fino a euro 7.290,00 o riducibile fino alla soglia minima inderogabile di euro 2.025,00. Nella specie la liquidazione si pone ben al di sotto di tale limite minimo, con violazione evidente della normativa vigente.
La Corte richiama inoltre i successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e 13 agosto 2022, n. 147, che hanno individuato soglie minime di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base, al di sotto delle quali non è possibile andare. Il raffronto tra testo modificato e originario dimostra che la riduzione del 50 per cento costituisce un limite invalicabile, rafforzando il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari. Sul punto la Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Sez. 6 n. 27073 del 15/05/2025; Sez. 5 n. 33135 del 22/09/2020; Sez. 2 n. 40343 del 07/06/2023; Sez. 1 n. 7900 del 12/12/2019).
La Corte territoriale ha inoltre omesso di riconoscere gli aumenti richiesti, fondati su ragioni oggettive, quali la complessità, e soggettive, quali il numero delle parti nei cui confronti è stata esercitata l’azione. Fondato è anche il secondo motivo: a fronte di specifiche note spese, il giudice di merito non ha giustificato la drastica riduzione sotto i minimi tariffari. La giurisprudenza di legittimità esige un’adeguata motivazione sulle singole voci dell’attività del patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate (Sez. 4 n. 44342 del 30/09/2016).
Tali principi non sono venuti meno dopo l’abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 1, convertito dalla L. n. 27 del 2012: il giudice non è più vincolato ai limiti delle tariffe abrogate, ma deve comunque riferirsi ai parametri del D.M. 55/2014 e ai successivi decreti, fornendo adeguata motivazione. Il Collegio ribadisce infine che, in tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. non può essere disposto quando l’annullamento dei capi concernenti l’azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell’imputato agli effetti penali. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulle spese delle parti civili ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 622 c.p.p. – Annullamento della sentenza ai soli effetti civili