Rifiuto all’alcoltest: nessun obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (Cass. pen. n. 8155 del 02.03.2026)
In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico, non è dovuto l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., poiché il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada si consuma istantaneamente con la manifestazione del rifiuto.