Il PAP è accordo assistenziale e richiede l’accettazione dell’assistito (TAR Toscana n. 288 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il progetto di assistenza personalizzato previsto dalla normativa regionale toscana non costituisce espressione di potestà provvedimentale unilaterale, ma un accordo assistenziale che nasce da una valutazione multidimensionale e richiede la condivisione e l’accettazione dell’assistito o dei suoi familiari. La sottoscrizione del PAP è elemento costitutivo della sua efficacia, non semplice formalità procedurale. In mancanza di accettazione il piano decade e non produce effetti. La pretesa di rivedere valutazioni, obiettivi e misure oltre i termini normativamente fissati per l’avvio dell’erogazione va coltivata mediante una nuova istanza di valutazione, non attraverso la rettifica o il ritiro in autotutela di un percorso già concluso. La mancata integrazione della UVM con il medico di medicina generale non ne invalida le sedute, poiché tale presenza è facoltativa e attivabile su invito del responsabile di zona.

Il Fatto

La ricorrente, in qualità di procuratrice legale di un’anziana persona non autosufficiente, impugna il verbale con cui la UVM della zona Firenze Nord-Ovest dell’AUSL Toscana Centro ha attribuito un indice di isogravità pari a 3 e un IACA di 14 punti, con un PAP a bassa intensità assistenziale. L’interessata aspira a un livello superiore di isogravità e a un modulo base, con maggiori prestazioni a carico del fondo regionale per la non autosufficienza.

Dopo il ricorso straordinario al Capo dello Stato e l’opposizione dell’amministrazione, il gravame è stato riassunto davanti al TAR, articolato in sei motivi di natura procedimentale e sostanziale. Nelle more, un nuovo verbale dell’8.06.2023, fondato su sopravvenute certificazioni, ha riconosciuto un’isogravità pari a 4 e un modulo base urgente. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento, coltivando l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori e impugnando con motivi aggiunti il diniego di riesame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la domanda di annullamento come improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma esamina ugualmente la legittimità degli atti ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., poiché l’accertamento risulta funzionale a future pretese risarcitorie. Richiama i principi dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2022: è sufficiente dichiarare l’interesse risarcitorio, senza proporre la relativa domanda, e il giudice deve limitarsi a verificare la legittimità dell’atto.

Nel merito, le censure procedimentali sono infondate. L’art. 11, comma 2, della L.R.T. n. 66/2008 prevede che la UVM possa ascoltare su richiesta l’interessato, ma nessuna audizione è stata domandata. Quanto alla composizione, il combinato disposto con la DGRT n. 370/2010 impone il coinvolgimento del medico di medicina generale nel percorso valutativo, ma non la sua necessaria presenza alle sedute, che resta facoltativa e attivabile su invito del responsabile di zona.

Le doglianze sul contenuto del PAP sono parimenti respinte. Il modulo BIA è per definizione orientato al recupero e mantenimento delle capacità residue, e le tabelle della delibera regionale abbinano a ciascun livello di isogravità prestazioni determinate, rendendo conoscibile ciò che l’assistito può pretendere. La documentazione diagnostica richiamata dalla ricorrente è successiva al verbale impugnato e non poteva costituire supporto istruttorio; la UVM non è titolare di obblighi di accertamento diagnostico diretto.

Il nucleo innovativo riguarda i motivi aggiunti. La sottoscrizione del PAP, secondo il Collegio, è elemento costitutivo e non mera condizione di efficacia: il piano non è trattamento imposto per legge, ma azione a base consensuale. Le norme regionali e il modello procedurale approvato dalla Società della Salute confermano che la firma vale piena accettazione della proposta assistenziale. La comunicazione delle strutture disponibili è atto meramente interlocutorio. I tempi contingentati sono funzionali all’efficacia degli interventi in scenari di bisogno mutevoli, e la revisione periodica prevista dalla legge resta lo strumento per adeguare il piano.

In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili quanto all’annullamento e rigettati quanto all’accertamento, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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