Prova presenza Italia non può basarsi su documenti troppo risalenti (TAR Toscana n. 287 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, il cittadino straniero deve dimostrare di aver soggiornato in Italia anteriormente all’8 marzo 2020 mediante rilievi fotodattiloscopici, dichiarazione di presenza o attestazioni di data certa provenienti da organismi pubblici. La norma non fissa un termine iniziale, ma la prova non può fondarsi su fatti eccessivamente risalenti seguiti da un lungo intervallo documentale. È legittima la circolare ministeriale del 17.11.2020 che richiede, per i documenti risalenti, ulteriore documentazione attestante una presenza in data più ravvicinata. L’assenza di timbri sul passaporto costituisce al più un elemento indiziario e non prova positiva della permanenza. La prescrizione farmacologica su carta libera, priva di riferibilità al servizio sanitario nazionale, non integra la documentazione di data certa richiesta dalla legge.
Il Fatto
Nel giugno 2020 veniva presentata alla Prefettura di Prato un’istanza di emersione in favore di una collaboratrice familiare, ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020. All’esito del procedimento in contraddittorio, l’amministrazione rigettava la domanda con provvedimento del 3 aprile 2023, comunicato in data 14 aprile 2023. Il diniego si fondava sull’assenza di dimostrazione della permanenza sul territorio nazionale dell’interessata alla data dell’8 marzo 2020: la Prefettura riteneva insufficiente e troppo risalente una certificazione sanitaria del 28 marzo 2016 e non conferente l’assenza di timbri sul passaporto.
L’interessata impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana con due motivi, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 261/2023. All’udienza pubblica del 28 febbraio 2024 la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, che richiede, alternativamente, i rilievi fotodattiloscopici anteriori all’8 marzo 2020 ovvero il soggiorno in Italia anteriore a tale data in forza di dichiarazione di presenza o di attestazioni di data certa provenienti da organismi pubblici, con l’ulteriore condizione che lo straniero non abbia lasciato il territorio nazionale dopo l’8 marzo 2020.
Il Tribunale ritiene compatibile con la norma primaria la circolare del Ministero dell’Interno del 17.11.2020, che impone di supportare i documenti risalenti con altra documentazione attestante la presenza in una data più ravvicinata. L’interpretazione non integra il disposto normativo, ma ne costituisce lettura logica: la locuzione “aver soggiornato” implica una continuità della dimora, incompatibile con un lungo intervallo opaco fino alla data di legge.
Su questa linea il Collegio richiama TAR Lombardia Brescia n. 388 del 2023 e un proprio precedente, TAR Toscana n. 315 del 2023. La certificazione medica del 2016 risulta troppo risalente e non corroborata da ulteriori elementi. Quanto all’assenza di timbri sul passaporto, la disposizione esige una prova positiva di presenza e non una prova negativa di “non assenza”: la circostanza vale al più come indizio, insufficiente da solo.
Il secondo motivo è respinto sul versante istruttorio. La documentazione prodotta dopo il preavviso di rigetto è stata esaminata dall’amministrazione, che l’ha ritenuta non aggiuntiva. La prescrizione di farmaci del 2019, rilasciata su carta libera con il solo timbro del medico e senza riferibilità al servizio sanitario nazionale, non attesta la presenza in loco. Il Collegio richiama TAR Lombardia Brescia n. 1291 del 2022 e n. 532 del 2022, nonché Cons. Stato n. 4766 del 2023, che ammette il certificato del medico di base quale documento di organismo pubblico. L’istanza di autotutela ha mero valore sollecitatorio. Il ricorso è infondato e respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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