Parcheggi non pertinenziali: oneri dovuti, esenzione solo con vincolo trascritto (TAR Lombardia n. 1678 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di restituzione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione involge posizioni di diritto soggettivo del privato, azionabili davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., con la conseguenza che il giudizio ha ad oggetto l’accertamento del rapporto di credito e non la legittimità dell’atto. L’esenzione dal contributo per i parcheggi richiede il vincolo di pertinenza prescritto dall’art. 9 della legge n. 122/1989, che, derogando agli strumenti urbanistici, è di stretta interpretazione: la mera destinazione di fatto dell’autorimessa a servizio dell’abitazione non è sufficiente. La disciplina regionale attuativa non può ampliare le ipotesi di gratuità fissate dalla legge nazionale. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è invocabile quando l’amministrazione esercita attività vincolata di mero accertamento contabile secondo parametri regolamentari.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Comune di Monza il permesso di costruire per il restauro e risanamento conservativo di un rustico, qualificato come ristrutturazione di corpo accessorio, versando oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Ritenendo l’intervento non oneroso, perché relativo a immobile preesistente e a un’autorimessa asservita all’abitazione, ne ha dapprima chiesto la restituzione e poi, dopo una lunga corrispondenza e nuovi titoli edilizi intervenuti, ha insistito per la compensazione con quanto dovuto in forza di una successiva SCIA in variante, dalla quale era scaturito un avviso di pagamento per la residua differenza.

Il Comune ha respinto l’istanza sul presupposto che l’esenzione collegata alla legge Tognoli e alla normativa regionale operi solo per i parcheggi pertinenziali, con pertinenzialità risultante da atto trascritto e non dalla semplice destinazione di fatto. Da qui l’impugnazione della nota di diniego, dell’avviso di pagamento e della richiesta di versamento in via sostitutiva indirizzata alla compagnia assicurativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per assenza di natura provvedimentale degli atti impugnati. L’eccezione è infondata. La determinazione e la restituzione di oneri e costo di costruzione attengono a posizioni di diritto soggettivo nascenti da un rapporto paritetico, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; oggetto del giudizio è il rapporto di credito, a prescindere dall’esistenza di atti dell’amministrazione, secondo il richiamo alla Adunanza Plenaria n. 12/2018. Il petitum sostanziale implica accertamento della non debenza e restituzione, quindi la questione della qualificazione formale degli atti resta assorbita.

Nel merito, il Tribunale esclude l’applicazione dell’art. 69 della legge regionale n. 12/2005, che ha introdotto la gratuità dei titoli edilizi per i parcheggi sciogliendone il legame pertinenziale: la norma è entrata in vigore dopo il rilascio del permesso di costruire cui si correla la pretesa creditoria comunale.

Non ricorrono nemmeno i presupposti dell’art. 9 della legge n. 122/1989. La disposizione, nel consentire parcheggi in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti, è di stretta interpretazione e richiede il vincolo di pertinenza dell’autorimessa rispetto all’unità abitativa. Nel caso concreto tale vincolo non risulta; anzi, superando il dato formale della trascrizione, il ricorrente non ha offerto alcun elemento idoneo a dimostrare l’esistenza del rapporto pertinenziale.

Caduta la qualificazione pertinenziale, non opera il richiamo all’art. 11 della legge n. 122/1989, che considera opere di urbanizzazione solo i parcheggi destinati a pertinenza delle singole unità immobiliari. Per la stessa ragione resta inapplicabile la legge regionale n. 22/1999: essa esenta un tipo determinato di parcheggio, ma, in quanto attuativa della norma nazionale, non può estendere le ipotesi di gratuità da questa previste.

Quanto al profilo procedimentale, la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è infondata, perché la vicenda attiene ad attività vincolata, risolta in un atto ricognitivo e contabile sulla base di parametri regolamentari e tabellari. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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