Valutazione concorsuale universitaria e ripartizione dei punteggi tra criteri e sub-criteri (Cons. Stato n. 3024 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari la Commissione non è tenuta a motivare analiticamente i giudizi in relazione a ciascun titolo prodotto dai candidati. È sufficiente che i criteri di valutazione siano espressamente indicati e che la loro applicazione sia resa esplicita da una motivazione intellegibile, non essendo necessario che i singoli titoli siano analiticamente valutati né che i punteggi siano assegnati ai sub-criteri. Rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione collocare talune attività valutabili nell’una o nell’altra delle categorie predeterminate dal bando, salvo che ciò configuri profili di irragionevolezza o illogicità. Le censure che si risolvono in una diversa valutazione di merito dei titoli sono inammissibili, perché volte a contrapporre il giudizio del giudice a quello riservato alla Commissione.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui l’Università ha approvato gli atti della procedura valutativa di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010, per un posto di professore di prima fascia, indicando quale vincitrice un’altra candidata. Il primo giudice ha respinto il ricorso sotto tutti i profili dedotti.
In particolare, il TAR ha ritenuto infondata la censura sulla mancata valorizzazione dei sub-criteri e sufficienti le valutazioni numeriche espresse per ciascun criterio; ha qualificato il criterio delle “attività istituzionali” come inquadrabile in quello delle “altre attività universitarie”; ha escluso il sindacato sul merito delle valutazioni, salvo irragionevolezza manifesta; ha infine giudicato infondata la censura sui tempi ristretti della seduta. La candidata soccombente ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio formulata dall’appellante per il sopravvenuto deposito di atti dell’Avvocatura generale dello Stato: la tardività del deposito, pure eccepita, ne esclude l’utilizzabilità ai fini della decisione.
Sul primo motivo, il Consiglio di Stato ritiene condivisibile quanto statuito dal primo giudice circa l’insussistenza di un obbligo di motivare analiticamente i giudizi per ciascun titolo. Alla luce dei criteri del bando, soddisfa l’obbligo motivazionale l’indicazione espressa dei criteri e la loro applicazione resa esplicita. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa conferma che nelle procedure comparative non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, rilevando invece un accertamento globale e complessivo dell’attitudine alla ricerca scientifica, purché dai profili curricolari emerga con chiarezza l’attribuzione del punteggio per le singole attività.
Nel caso concreto la Commissione ha svolto un esame comparativo ampio e motivato tra le due candidate, articolando in modo chiaro le ragioni di prevalenza dell’una sull’altra. La censura dell’appellante si risolve dunque nel contestare il grado di dettaglio della motivazione, che l’ordinamento non impone.
Il secondo motivo è infondato perché rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione collocare le attività valutabili in una o nell’altra categoria predeterminata, salvo irragionevolezza o illogicità, escluse nella specie. Da ciò deriva l’inaccoglibilità del terzo motivo, che investe profili di merito riservati alla Commissione. Quanto all’ultimo motivo, i tempi ristretti non sono significativi, essendo documentalmente provato che la Commissione disponeva della documentazione con largo anticipo rispetto alla seduta di valutazione.
L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in considerazione di peculiari motivi.
Nota della Redazione
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