Il diniego GSE su certificati bianchi resiste al sindacato giudiziale (TAR Lazio n. 8975 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di provvedimenti plurimotivati, qualora il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni autonome e logicamente indipendenti, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sostenerne la validità; il ricorso può pertanto essere respinto sulla base di tale rilievo, con assorbimento delle censure relative alle altre motivazioni. L’onere di fornire la prova dei presupposti per l’accesso ai benefici, quale la data di avvio dell’intervento successiva alla presentazione della domanda, grava sul soggetto richiedente, che deve assolvere tale onere in sede procedimentale, sulla base del principio di autoresponsabilità, essendo insufficiente un’integrazione documentale effettuata solo in fase giurisdizionale. La valutazione del Gestore dei Servizi Energetici circa l’assenza di addizionalità dei risparmi energetici di un progetto costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore dell’efficienza energetica, presentava al GSE, in data 20 luglio 2018, un progetto a consuntivo per l’ottenimento di certificati bianchi, relativo a due interventi di efficientamento dell’illuminazione di uno stabilimento produttivo. A seguito di una richiesta di integrazione documentale e di un successivo preavviso di rigetto, il Gestore adottava la determinazione impugnata, respingendo l’istanza in ragione di plurimi deficit documentali e metodologici, tra cui la mancata prova della data di avvio dell’intervento, l’insufficienza della dichiarazione sull’assenza di altri incentivi e l’inadeguatezza del metodo di calcolo dei consumi.

La società impugnava il provvedimento, deducendo in cinque motivi la violazione dei principi in materia di istruttoria, motivazione e leale collaborazione. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente sosteneva l’illegittimità del diniego alla luce dello ius superveniens di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, come novellato dal D.L. n. 76/2020, che avrebbe imposto al Gestore di valutare i presupposti di cui al art. 21-nonies della l. n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, preliminarmente, qualifica il provvedimento impugnato come provvedimento plurimotivato, essendo sorretto da più ragioni giustificatrici autonome e logicamente indipendenti. In applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, il tribunale afferma che l’accertata legittimità di anche una sola delle ragioni del diniego comporta l’insussistenza dell’interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze, potendo il giudice respingere il ricorso sulla sola scorta di tale rilievo.

Quanto al merito delle censure, il collegio ritiene infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata prova che l’intervento fosse ancora da realizzarsi al momento della presentazione della domanda. La società, pur deducendo di aver fornito in fase di integrazione la documentazione di trasporto delle lampade, non ha dimostrato di averla effettivamente trasmessa al Gestore nel corso del procedimento. Tale carenza documentale è considerata decisiva, poiché la prova del requisito della data di avvio dei lavori deve essere presente in allegato alla domanda o depositata in sede di integrazione, essendo insufficiente una sua produzione solo in fase giurisdizionale.

Il tribunale dichiara infondato anche il secondo motivo, in quanto la dichiarazione sulla mancata percezione di altri incentivi risultava generica e priva di un espresso riferimento alla eventuale fruizione di misure di detassazione, la cui presenza avrebbe comportato una riduzione del numero dei certificati bianchi. Sulla base del principio di autoresponsabilità, il collegio esclude che il GSE fosse tenuto a sostituirsi al richiedente nell’acquisire d’ufficio tali elementi informativi presso l’Amministrazione finanziaria.

In relazione al terzo motivo, il collegio ritiene che il criterio di calcolo dei consumi ex ante, basato su dati teorici di potenza, non fosse accettabile, richiedendo la normativa una misura reale del consumo energetico, ancorché di periodo e frequenza inferiori a quelli standard, salvo il solo caso in cui le schede tecniche dimostrino che il consumo ex ante sia superiore a quello di riferimento. Il tribunale giudica infondati il quarto e quinto motivo, ravvisando la legittimità delle richieste istruttorie del GSE e della valutazione di non addizionalità dell’intervento, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica non sindacabile in assenza di manifesta illogicità.

Infine, con riferimento ai motivi aggiunti, il collegio esclude l’applicabilità della novella di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, rilevando che l’art. 56 del D.L. n. 76/2020 delimita il proprio ambito applicativo ai soli procedimenti di annullamento d’ufficio e di decadenza dagli incentivi, non estendendosi ai provvedimenti di rigetto di progetti a consuntivo. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *