Parere Commissione VIA è atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente (TAR Lombardia n. 3576 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale costituisce atto endoprocedimentale di carattere istruttorio, privo di autonoma attitudine lesiva. La lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all’atto che conclude il procedimento, sicché il parere va impugnato unitamente al provvedimento di compatibilità ambientale adottato dal C.i.p.e. (ora C.i.p.e.s.s.) ai sensi dell’art. 183, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006. È pertanto inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto in via autonoma avverso il solo parere. La rinuncia al ricorso priva di mandato speciale non integra i requisiti dell’art. 84 c.p.a. e non può valere come formale rinuncia; essa palesa il venir meno dell’interesse alla decisione di merito, ma resta superata dal difetto originario di interesse per la non lesività dell’atto impugnato.
Il Fatto
I ricorrenti, un comitato civico e numerosi cittadini residenti lungo la tratta, impugnavano il parere n. 310 del 12.09.2022, reso dalla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale in dichiarata integrazione del precedente parere n. 1509/2014. Oggetto del parere erano le sole parti variate del progetto definitivo di quadruplicamento ferroviario Rho – Parabiago e raccordo Y, nell’ambito del potenziamento della linea Rho – Arona, tratta Rho – Gallarate. Il gravame investiva anche la nota con cui la Commissione aveva chiesto al proponente le integrazioni documentali e la successiva nota ministeriale di concessione del termine.
I ricorrenti chiedevano l’annullamento di tali atti, unitamente a tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi. Si costituivano il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la società ferroviaria controinteressata, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, ritenendola fondata. Il parere impugnato ha carattere solo endoprocedimentale e non possiede di per sé attitudine lesiva. La lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all’atto che conclude il procedimento.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa che, rispetto agli atti valutativi della Commissione VIA, ha già chiarito la loro natura di elementi interni all’articolato iter di approvazione del progetto di potenziamento ferroviario, come tali non impugnabili in via autonoma (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, n. 7205/2024).
Tale conclusione è coerente con quanto già ritenuto, tra le stesse parti, dalla sentenza Cons. Stato n. 7714/2021. In quella sede, dichiarando inammissibile l’impugnazione del parere n. 1509 del 2014, si era precisato che esso integra un atto endoprocedimentale di carattere istruttorio, privo di autonoma lesività. L’atto andrà impugnato unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento, costituito dal provvedimento di compatibilità ambientale adottato dal C.i.p.e. (ora C.i.p.e.s.s.) a norma dell’art. 183, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, in vigore al momento dell’adozione degli atti in esame.
Il Collegio esamina poi la posizione di quattro ricorrenti, per i quali il difensore ha dichiarato la rinuncia al ricorso con nota depositata il 25.10.2024. La rinuncia non rispetta i requisiti dell’art. 84 c.p.a., perché non è accompagnata dal prescritto mandato speciale, ma solo dalla procura ad litem, che, pur richiamando la facoltà di rinunciare agli atti, non può qualificarsi come procura speciale (ex multis, TAR Lazio, sez. I, n. 1668/2022). La dichiarazione, pur non valendo come formale rinuncia, palesa comunque il venir meno dell’interesse alla decisione di merito ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a..
Rispetto all’improcedibilità astrattamente riferibile a costoro, assume però precedenza, nella valutazione delle condizioni dell’azione, il difetto originario di interesse per la non lesività del parere impugnato. Anche per essi va quindi ribadita l’inammissibilità dell’impugnazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite in considerazione della fattispecie complessiva.
Nota della Redazione
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