Lo spandimento dei fanghi biologici è materia statale e prevale sul Comune (TAR Lombardia n. 3578 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di spandimento dei fanghi biologici in agricoltura attiene alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.. Spetta pertanto al legislatore statale allocare le relative funzioni amministrative, mentre i Comuni non possono regolamentare la materia. L’art. 6 del d.lgs. n. 99/1992, di attuazione della direttiva 86/278/CEE, attribuisce alle Regioni, e non ai Comuni, la competenza a individuare le distanze minime da rispettare rispetto ai punti sensibili. Al Comune resta solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regionali. È quindi illegittima la previsione del PGT che imponga una fascia di rispetto di 500 metri dal centro abitato.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce rifiuti nel settore del recupero dei fanghi biologici di cui al d.lgs. n. 99/1992, provenienti da impianti di depurazione. Attraverso il trattamento di biodigestione essa produce un digestato con potere fertilizzante, impiegato in agricoltura mediante iniezione al suolo. Per fertilizzare alcuni terreni siti nel territorio comunale, la società ha chiesto il nulla osta allo spandimento.
Il Comune ha negato il nulla osta richiamando una specifica disciplina della variante al PGT, che vieta lo spandimento nella fascia di 500 metri dai centri abitati. La società ha impugnato il diniego e le previsioni pianificatorie, lamentando lo sviamento di potere e l’incompetenza del Comune a fissare le distanze.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità per tardività. Il divieto di spandimento non impone una zonizzazione lesiva dello ius aedificandi: si limita a disciplinare le modalità di esercizio di una futura attività incidente sul territorio. La previsione diviene lesiva, e quindi impugnabile, solo con il provvedimento applicativo. Nel caso concreto il diniego del nulla osta ha fatto sorgere l’interesse dell’operatore economico alla contestazione della variante.
Nel merito, il Tribunale prende atto dell’orientamento risalente del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 2986 del 2015), che riconosceva agli enti locali la possibilità di disciplinare la materia individuando le aree destinate allo spandimento. Ritiene però di seguire l’indirizzo più recente (Sez. IV, n. 778 del 2024, n. 90 del 2024, Sez. III, n. 1027 del 2022). Secondo tale orientamento lo spandimento attiene alla tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., sicché spetta al legislatore statale allocare le funzioni amministrative.
La disciplina primaria conferma la lettura: l’art. 6 del d.lgs. n. 99/1992 attribuisce alle Regioni, e non ai Comuni, la competenza a individuare le distanze minime dai punti sensibili, con finalità di regolamentazione uniforme. Ne deriva che i Comuni non possono regolamentare lo spandimento e conservano solo la potestà sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni regionali. La DGR n. 5269 del 2016, in attuazione della norma statale, ha sostituito il precedente limite con una distanza fissa di 100 metri dal perimetro del centro abitato.
Il Collegio richiama infine Cons. Stato n. 9044 del 2023, che ha confermato la pronuncia di primo grado resa in una fattispecie identica. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese sono compensate in ragione degli oscillamenti giurisprudenziali, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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