Legittimazione passiva del Comune e improcedibilità per sopravvenuta ordinanza contingibile e urgente (TAR Calabria n. 1685 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco, l’imputazione giuridica degli effetti allo Stato ha natura meramente formale: il sindaco, pur agendo quale ufficiale di governo, resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, con la conseguente legittimazione passiva del solo Comune, anche in relazione alla domanda risarcitoria. Il sopravvenuto provvedimento dirigenziale che, secondo l’ordinario riparto di competenze gestionali, disciplini il caso specifico e superi la censura sullo strumento utilizzato determina la improcedibilità del ricorso introduttivo per carenza sopravvenuta di interesse. Sono inammissibili i motivi aggiunti che si limitino a riprodurre le censure già proposte avverso l’ordinanza sindacale, ove il nuovo provvedimento si fondi anche su autonomi profili di sicurezza della circolazione stradale rimasti incontestati.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno con abitazione e di una strada privata che la costeggia, ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 51 del 3.6.2022, con cui il Sindaco aveva vietato il posizionamento di vasi e arredi lungo il tratto asserito come via Ciuxa e intimato la rimozione di ogni ostacolo alla circolazione degli autoveicoli. Il ricorrente ha dedotto la natura privata del tratto, l’assenza di uso pubblico e il difetto dei presupposti per le ordinanze extra ordinem, chiedendo anche il risarcimento dei danni.

Nel costituirsi, il Ministero dell’Interno e la Prefettura hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, mentre il Comune ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata adottata l’ordinanza dirigenziale n. 54 dell’1.9.2022 recante l’ordine di non precludere la circolazione veicolare. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche tale provvedimento, sostenendo un rapporto di pregiudizialità necessaria con l’ordinanza sindacale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha disposto una verificazione affidandola al Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria. Dalla relazione è emerso che non risulta con assoluta certezza né l’uso pubblico del tratto né l’esclusiva titolarità in capo al ricorrente: sono state rilevate segnaletica riportante “Proprietà Privata”, due corpi illuminanti alimentati tramite cavi e un punto di riconsegna del gas, senza che l’ente comunale abbia documentato l’esercizio di poteri di controllo e sanzionatori ex d.lgs. n. 285/1992.

Su queste premesse il Collegio ha scrutinato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, giudicandola fondata. Richiamando Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4193 del 2020 e Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2221 del 2014, ha affermato che l’imputazione allo Stato degli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti è meramente formale, restando il sindaco incardinato nel complesso organizzativo comunale. In caso di domanda risarcitoria, secondo Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4529 del 2010, sussiste la legittimazione passiva del solo Comune. Ne è derivata l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura.

Il Tribunale ha poi accolto l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo. Il provvedimento dirigenziale n. 54, notificato in pari data al ricorrente, ha disposto le cautele necessarie ad assicurare la libera circolazione secondo il codice della strada. Esso, in virtù del normale ordine delle competenze dirigenziali gestionali, ha provveduto per il caso specifico, superando anche la possibile fondatezza della censura sulla legittimità dello strumento utilizzato, ossia l’ordinanza sindacale contingibile e urgente.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio li ha dichiarati inammissibili. Il ricorrente li aveva costruiti sul presupposto del rapporto di consequenzialità necessaria tra i due provvedimenti, riproponendo le stesse doglianze già formulate avverso l’ordinanza sindacale. Il nuovo atto del responsabile del servizio competente si fonda però anche su autonomi profili di sicurezza della circolazione ai sensi delle norme del codice della strada, rimasti incontestati.

La domanda risarcitoria è stata infine rigettata per carenza dei presupposti, a partire dall’ingiustizia del danno. La soluzione in rito e i profili interpretativi sulla natura del tratto di strada hanno giustificato la compensazione delle spese di lite, con riserva di provvedere sugli oneri di verificazione con successivo decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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