Parere CSLP su progetto definitivo è atto endoprocedimentale non impugnabile (TAR Lombardia n. 3575 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere reso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul progetto definitivo, ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, costituisce atto endoprocedimentale privo di valore provvedimentale e di efficacia lesiva immediata. La disciplina di riferimento non gli attribuisce carattere vincolante, inserendosi esso nella conferenza di servizi istruttoria prodromica alla proposta al CIPE (ora CIPESS) e alla successiva approvazione. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso autonomamente proposto avverso il parere per carenza di interesse, essendo la contestazione rinviata all’impugnazione del provvedimento finale di approvazione, che sola perfeziona gli effetti urbanistici, localizzativi e di compatibilità ambientale dell’opera.
Il Fatto
I ricorrenti, un comitato civico e numerosi cittadini, impugnavano il parere reso dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’adunanza del 22.11.2019, emanato il 21.01.2020, relativo al progetto definitivo di potenziamento della linea ferroviaria Rho–Arona, tratta Rho–Gallarate, con quadruplicamento Rho–Parabiago e raccordo Y. Il parere era stato trasmesso ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 163/2006.
Unitamente a tale atto venivano gravati alcuni pareri precedenti resi dal medesimo organo nel corso del procedimento avviato dalla società ferroviaria nel 2003. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la controinteressata eccepivano in via preliminare l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, non essendo i pareri dotati di attitudine lesiva autonoma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato per prima l’eccezione preliminare, ritendola fondata. I pareri impugnati erano stati resi sul progetto definitivo presentato dalla società ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, dopo l’abbandono della scelta originaria basata sulla sequenza progetto preliminare–progetto definitivo.
La norma richiamata stabilisce che il progetto definitivo è istruito e approvato, anche ai fini della localizzazione dell’opera e della valutazione di impatto ambientale, con le modalità e nei tempi previsti dagli artt. 165 e 166, comma 5, d.lgs. n. 163/2006. L’iter prevede l’indizione, da parte del Ministero, di una conferenza di servizi istruttoria deputata all’acquisizione dei pareri delle Amministrazioni interessate e dei gestori di opere interferenti, incluso quello del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Da tale sequenza deriva la formulazione di una proposta al CIPE (ora CIPESS) e la successiva approvazione da parte di quest’ultimo, che, ai sensi del comma 7 dell’art. 165, determina l’accertamento della compatibilità ambientale dell’opera, perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l’intesa Stato–Regione sulla localizzazione e produce l’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati.
Su questa base il Tribunale ha escluso che la disciplina attribuisca carattere vincolante al parere del Consiglio Superiore. Esso integra pertanto un atto istruttorio, privo di valore provvedimentale, insuscettibile di produrre immediatamente effetti lesivi. La sua contestazione è quindi possibile solo unitamente al provvedimento finale di approvazione.
Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La considerazione della fattispecie complessiva ha indotto il Collegio a compensare tra le parti le spese di lite.
Nota della Redazione
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