Revoca pensione anticipata per emigrazione ultrabiennale e responsabilità contrattuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 139 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi a validità prorogata, l’art. 6 della legge n. 334/1968 dispone la perdita del beneficio dell’iscrizione per i lavoratori emigrati all’estero per un periodo superiore al biennio, con efficacia retroattiva della cancellazione. Ne consegue la inesistenza originaria della posizione assicurativa e la legittimità dell’annullamento, da parte dell’INPS, della pensione anticipata liquidata in regime di cumulo, per difetto del requisito contributivo. La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti è esclusiva e piena sul rapporto, estesa all’an e al quantum, e comprende la domanda di risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni previdenziali. L’erronea certificazione della posizione contributiva, che induca l’assicurato a rassegnare le dimissioni confidando nel diritto a pensione, integra responsabilità contrattuale dell’ente, salvo prova della causa non imputabile. Il danno patrimoniale è liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ., con riduzione per il concorso colposo del creditore ex art. 1227, secondo comma, cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, già collaboratore scolastico alle dipendenze del Ministero dell’istruzione, otteneva dall’INPS nel 2019 la liquidazione della pensione anticipata in cumulo con decorrenza dal 1° settembre 2018, dopo che l’Istituto gli aveva comunicato la sussistenza del diritto. A seguito di quella comunicazione l’interessato rassegnava le dimissioni dal servizio.

Nel gennaio 2020 presentava domanda di ricostituzione per motivi contributivi, chiedendo l’accredito dei contributi figurativi per il lavoro svolto in Germania. L’INPS, verificato che il periodo estero si era protratto oltre il biennio, cancellava il ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli a validità prorogata, annullava la pensione e chiedeva la ripetizione di euro 35.943,31 per i ratei percepiti dal settembre 2018 all’agosto 2021. Il ricorrente impugnava gli atti chiedendo il ripristino del trattamento e il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce in via preliminare la natura della giurisdizione contabile in materia pensionistica: essa non è di mero annullamento, ma cognizione piena sul rapporto obbligatorio, con esclusione di ogni incidenza dei vizi di legittimità degli atti amministrativi. Richiamando Cass. civ., Sez. Un. n. 5329/1993 e Cass. civ., Sez. L. n. 2804/2003, si afferma che i procedimenti previdenziali hanno funzione meramente ricognitiva e sono sottratti all’obbligo di motivazione, nonché a quello del preavviso di rigetto.

Sulla domanda di irripetibilità dell’indebito, la Corte rileva che l’INPS ha rinunciato alla ripetizione annullando il relativo provvedimento, con adesione al petitum ritenuta satisfattiva. Ne deriva la declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere, secondo l’orientamento di Cass. civ. n. 7871/2019.

Nel merito, il ripristino della pensione è rigettato. La Corte applica l’art. 6 della legge n. 334/1968, che sospende gli effetti dell’iscrizione per le emigrazioni inferiori al biennio e impone la cancellazione in difetto di comunicazione. Poiché il periodo estero ha superato il biennio, la cancellazione opera con valore retroattivo e determina la diminuzione della provvista contributiva a 42 anni, 3 mesi e 16 giorni, insufficiente per il requisito di 42 anni e 10 mesi. Richiamando Cass. civ., Sez. L. n. 34482/2023 e Cass. Sez. Un. n. 1543/1963, il giudice qualifica la cancellazione come ex tunc, con inesistenza originaria del rapporto assicurativo.

Quanto alla domanda risarcitoria, la Corte afferma la propria giurisdizione anche sul danno da inadempimento del rapporto pensionistico, richiamando Cass. Sez. Un. ord. n. 153/2013. La responsabilità dell’INPS è di natura contrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’uso della diligenza professionale: l’Istituto aveva certificato la posizione contributiva e confermato il diritto a pensione dal 1° settembre 2018, inducendo le dimissioni, senza svolgere la puntuale istruttoria resa possibile dai dati in suo possesso. Si richiamano Cass. civ. n. 8613/1993, Cass. civ. n. 21454/2013 e Cass. civ., Sez. L. n. 14556/2022.

Il danno patrimoniale, non quantificato dal ricorrente, è liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ. in euro 20.000,00, parametrati alla retribuzione annua lorda e ridotti per il concorso colposo del creditore ex art. 1227, secondo comma, cod. civ., avendo l’interessato omesso di attivare la domanda di quota 100. Il danno non patrimoniale è invece rigettato, per difetto di allegazione e prova, non essendo configurabile un danno in re ipsa. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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