Parere tecnico su atto commissariale nullo per violazione del giudicato di ottemperanza (C.G.A.R.S. n. 611 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta è ausiliario del giudice e non organo straordinario dell’amministrazione: agisce in virtù di un mandato istituzionale finalizzato all’esecuzione del giudicato, e le sue determinazioni hanno natura giurisdizionale, non amministrativa. Ne consegue che gli atti posti in essere dal commissario per dare esecuzione alla sentenza non sono soggetti ai controlli e alle verifiche propri dei provvedimenti amministrativi, né possono essere subordinati al previo parere o nulla osta di altre amministrazioni. Il parere reso da un organo tecnico consultivo su un atto commissariale è pertanto radicalmente nullo per violazione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, essendo la cognizione del giudice amministrativo eccezionalmente estesa al merito ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a..
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un’area nel Comune di Palermo gravata da vincoli urbanistici che il giudice amministrativo aveva ritenuto sostanzialmente espropriativi e decaduti. Con la sentenza del TAR Sicilia n. 1356 del 2013, confermata dal giudice d’appello con la sentenza n. 228 del 2016, l’amministrazione comunale fu condannata a provvedere alla nuova destinazione urbanistica delle aree, con nomina di un commissario ad acta.
Esperiti più tentativi esecutivi e proroghe, il commissario delegato raggiunse con la società un accordo perequativo e predispose la variante urbanistica. La Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali, investita della verifica di assoggettabilità a V.A.S., espresse però un parere che imponeva la sottoposizione della variante alla procedura di valutazione ambientale. A fronte dello stallo, la società ha riassunto il giudizio di ottemperanza per ottenere l’annullamento del parere e l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto impugnato. Il parere n. 244 del 2021 ha ad oggetto una variante redatta dal commissario in esecuzione della sentenza di ottemperanza. Poiché il commissario agisce quale ausiliario del giudice, le sue decisioni sono direttamente collegate al mandato ricevuto e non rientrano tra i provvedimenti assoggettati agli ordinari controlli amministrativi.
La Sezione richiama il consolidato orientamento del giudice d’appello (Cons. Stato, sez. III, n. 3376 del 2021; sez. IV, n. 2335 del 2021; sez. V, n. 6724 del 2018): la natura giurisdizionale delle determinazioni commissariali trova conferma nel regime di impugnazione delineato dall’art. 114 c.p.a., che prevede il reclamo dinanzi al giudice dell’ottemperanza in luogo del modello generale di impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
Da ciò deriva una conseguenza operativa precisa. Raggiunto l’accordo perequativo, il commissario avrebbe dovuto regolare direttamente l’assetto degli interessi, adottando la variante concordata, senza necessità di sottoporla al previo parere di alcuna amministrazione comunale o regionale. Il parere della Commissione tecnica è dunque nullo per violazione del giudicato ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990.
Accertata la nullità, il Collegio prende atto della perdurante inottemperanza del Comune e nomina un nuovo commissario ad acta, con incarico di adottare la variante nei termini dell’accordo, con destinazione commerciale dell’area e indice fondiario concordato. Assegna un termine semestrale per il completamento delle operazioni, liquida il compenso a carico solidale delle parti nei rapporti esterni e, in quelli interni, del solo Comune, che è condannato alle spese di lite in favore della società.
Nota della Redazione
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