Parere idrogeologico negativo: sindacato debole sulle valutazioni tecniche della Regione (TAR Puglia n. 492 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle materie connotate da valutazioni tecniche riservate all’amministrazione, il giudice amministrativo esercita un sindacato debole, limitato al controllo di ragionevolezza e coerenza dell’apprezzamento, senza poterlo sostituire. Il parere negativo di compatibilità idrogeologica che rilevi l’inserimento del manufatto nel retroduna e l’impedimento alla ricucitura del cordone dunale è sorretto da motivazione adeguata. Non è necessaria l’autonoma impugnazione della norma regolamentare di carattere generale e astratto che vieti di interessare il sistema dunale. Il rispetto dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è assicurato quando i motivi del diniego siano già esplicitati nel preavviso e il provvedimento definitivo risponda puntualmente alle osservazioni procedimentali.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile situato in località costiera del Comune di Lecce aveva presentato nel 1986 domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, corrispondendo nel tempo gli importi dovuti e integrando la documentazione. Per accelerare la definizione della sanatoria, la ricorrente ha chiesto alla Regione Puglia il parere idrogeologico, corredandolo di attestazione comunale e di relazione tecnica.

La Regione ha dapprima emesso un preavviso di diniego, rilevando che il manufatto si colloca nel retroduna della spiaggia, in un’area a criticità erosiva di tipo medio, e impedisce la naturale evoluzione del sistema dunoso. Dopo le controdeduzioni della ricorrente, l’amministrazione ha confermato il parere negativo. La proprietaria ha impugnato tale atto davanti al TAR Puglia, deducendo violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare le due eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale. Quella fondata sulla natura endoprocedimentale dell’atto è respinta: il parere è vincolante e comporta un arresto procedimentale che preclude la positiva definizione dell’istanza, frustrando l’interesse pretensivo dell’istante. Il Collegio richiama in proposito TAR Molise, Sez. I, n. 411/2022. Anche l’eccezione relativa all’omessa impugnazione dell’art. 29 del Regolamento regionale n. 9/2015 è infondata: la previsione ha carattere generale e astratto, con effetto lesivo solo al momento dell’atto applicativo, che va impugnato unitamente alla norma presupposta (in termini, Cons. Stato, Sez. V, n. 7797/2019 e n. 5071/2017).

Nel merito, il Collegio ribadisce che il giudice amministrativo può esercitare solo un sindacato debole sugli apprezzamenti tecnici, verificandone la ragionevolezza e la coerenza senza sostituirsi all’amministrazione. L’atto impugnato non presenta profili di macroscopica arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti, e la discrezionalità tecnica esercitata risulta immune da vizi (richiamate TAR Lombardia, Milano, n. 2044/2022, TAR Piemonte n. 913/2017 e TAR Puglia, Lecce, n. 1869/2006).

La motivazione regionale rappresenta compiutamente le criticità: l’immobile, a circa venti metri dalla battigia, interferisce con il cordone dunale ostacolandone la ricucitura. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui le dune ricevono, immagazzinano e rilasciano sedimento, contrastando l’erosione e proteggendo la vegetazione retrostante (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2615/2024). L’arretramento della linea di riva è corroborato dall’estratto del Piano regionale delle coste, mentre la relazione tecnica di parte non confuta le conclusioni regionali.

Quanto al profilo procedimentale, il Collegio rileva che i motivi del diniego erano già esplicitati nel preavviso e che il provvedimento definitivo ha replicato in modo puntuale alle osservazioni, senza introdurre nuovi e autonomi motivi di inaccoglibilità. Il diritto di partecipazione è dunque rispettato. Il ricorso è respinto in quanto infondato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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