Inammissibile parere su contributi amministratori locali lavoratori autonomi (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 101 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le richieste di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, sono ammissibili solo ove il quesito inerisca, in termini generali e astratti, alla materia della contabilità pubblica. Non basta che la norma controversa produca riflessi finanziari o comporti una rilevazione contabile, perché simili conseguenze non valgono ad attrarre la questione all’ambito consultivo. Anche l’interpretazione di una norma con impatto sulla spesa dell’ente può essere sottratta alla funzione consultiva quando incida su diritti soggettivi di natura patrimoniale, dei quali è competente a conoscere altro giudice. In tal caso la richiesta è inammissibile, per evitare indebite interferenze con la giurisdizione ordinaria.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte sull’interpretazione dell’art. 86, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL). Il quesito riguardava le condizioni alle quali l’ente locale è tenuto a versare gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore degli amministratori che siano lavoratori autonomi.
In particolare, si chiedeva se la condizione legittimante il versamento sia la sola aspettativa dal rapporto di lavoro pubblico, oppure anche la contestuale sospensione di ogni attività lavorativa, compresa quella libero professionale. Il dubbio nasceva dal contrasto tra l’orientamento delle Sezioni di controllo, che subordina l’accollo contributivo alla rinuncia all’attività, e la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, n. 24615 del 2023, di segno opposto.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina preliminarmente l’ammissibilità dell’istanza. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile, provenendo dal Sindaco quale legale rappresentante dell’ente e per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. Il nodo è invece oggettivo: occorre stabilire se il quesito appartenga alla contabilità pubblica.
La Corte richiama la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/2006, secondo cui la nozione non può ridursi alle sole scritture contabili, ma non può nemmeno estendersi a qualsiasi attività dell’ente con riflessi finanziari, pena la trasformazione delle Sezioni in organi di consulenza generale. La disciplina contabile attiene alla fase “discendente” della spesa, non alla fase sostanziale che la precede. Il solo riflesso sulla spesa non è sufficiente.
Viene poi valorizzata la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54 del 2010, che ammette l’attrazione alla contabilità pubblica di materie estranee solo se il quesito investe limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa. La Sezione osserva che il quesito odierno non pone tali problemi interpretativi. Richiama anche la deliberazione Sezione autonomie n. 3/2014/QMIG, per cui l’esistenza di pronunce di giurisdizioni diverse segnala l’estraneità della questione alla contabilità pubblica.
Decisiva è l’osservazione che la pronuncia verterebbe sull’accertamento dei presupposti di un diritto di credito che l’amministratore può vantare verso il Comune. Si tratta di diritti soggettivi di natura patrimoniale, la cui cognizione spetta ad altro giudice. La Sezione ricorda di aver già adottato identico indirizzo, con la deliberazione n. 86/2022/SRCPIE/PAR, su analoga richiesta del medesimo Comune. La funzione consultiva non può interferire né sovrapporsi a quella degli organi giudiziari.
La richiesta è pertanto dichiarata inammissibile, con trasmissione del parere al Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte e all’amministrazione richiedente.
Nota della Redazione
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