Ricostruzione di rudere non provata e cambio di destinazione d’uso non assentibile (Cons. Stato n. 2769 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire per la ricostruzione di un piano diruto è legittimo quando non risulti provata, né documentalmente né mediante verificazione, l’esistenza e la consistenza planovolumetrica del manufatto originario. Il cambio di destinazione d’uso da rurale a residenziale non è assentibile quando l’area di sedime, alla data di entrata in vigore della normativa regionale di riferimento, non era più classificata come zona agricola e la destinazione richiesta contrasta con le previsioni del locale strumento urbanistico. L’autorizzazione paesaggistica e le denunce di inizio attività assentite per interventi di consolidamento strutturale non integrano il titolo edilizio né determinano acquiescenza dell’Amministrazione, operando su piani di valutazione distinti. Il diniego a contenuto vincolato non è viziato per omissione dell’avviso di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990, non potendo il contraddittorio procedimentale modificare l’esito finale.

Il Fatto

L’appellante ha impugnato davanti al TAR Campania il provvedimento con cui il Comune di Piano di Sorrento ha respinto la richiesta di permesso di costruire per un intervento su un immobile di sua proprietà, deducendo violazioni di legge ed eccesso di potere. Il Comune ha resistito chiedendo il rigetto. Con sentenza n. 4630/2022 il TAR ha respinto il ricorso.

La ricorrente ha proposto appello, censurando in particolare l’omesso esame della documentazione prodotta in sede procedimentale, l’erronea interpretazione della normativa del PUT, la mancata declaratoria di cessata materia del contendere in relazione a una SCIA del 2018 e l’illegittima condanna alle spese. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi per comunanza delle censure, incentrati sull’asserita completezza della documentazione fornita ai fini della ricostruzione della consistenza originaria dell’immobile. La Corte ha posto a fondamento delle proprie conclusioni gli esiti della verificazione disposta in giudizio, che ha ricostruito la vicenda edilizia del manufatto.

Dal quadro probatorio è emerso che l’atto di trasferimento del 1977 attesta l’acquisto di un rudere, composto da un piano terra con coperture a volta e da alcuni muri perimetrali al primo piano. La planimetria catastale del 1909 e gli atti notarili dell’1894 non menzionano alcun vano al livello superiore; non sono rinvenuti atti autorizzativi per l’edificazione di locali soprastanti, e nemmeno la documentazione fotografica e le ortofoto consentono di rilevare la configurazione del vano in copertura. Il verificatore ha concluso che non sono stati forniti elementi sufficienti per la ricostruzione planovolumetrica del vano diruto.

Da ciò deriva l’illegittimità della richiesta di ricostruzione del piano diruto, non essendo stata provata né la sua esistenza né la sua esatta consistenza. Quanto al cambio di destinazione d’uso da rurale a residenziale, la Corte ha rilevato che l’area di sedime non era più classificata come zona agricola già dal 1987, per effetto delle norme tecniche del PUT di cui alla legge regionale n. 35/1987, e dunque prima della legge regionale n. 19/2009: il mutamento richiesto risultava pertanto non assentibile per contrasto con il locale strumento urbanistico.

La Corte ha poi escluso che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica o l’assenso a tre denunce di inizio attività, relative a interventi di ripristino strutturale e consolidamento, valgano a smentire tali conclusioni, operando su piani di valutazione differenti. Quanto alla SCIA del 17 maggio 2018, essa non legittima il manufatto né integra acquiescenza dell’Amministrazione, permanendo l’illegittimità della costruzione anche dopo la segnalazione. Infine, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, attesa la natura vincolata del diniego, e ha confermato la condanna alle spese quale effetto della soccombenza.

L’appello è stato quindi rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di lite e con gli oneri della verificazione posti a suo carico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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