Fornitura con posa in opera e obbligo di indicare i costi della manodopera (Cons. Stato n. 2774 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure aventi ad oggetto una fornitura con posa in opera l’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione automatica, a indicare separatamente nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza, ai sensi dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023. L’obbligo sussiste anche quando la lex specialis non lo richiami espressamente e non è sanabile mediante soccorso istruttorio, salvo che l’indicazione separata risulti materialmente impossibile per effetto delle prescrizioni della legge di gara. L’assenza di un campo dedicato nella piattaforma telematica non integra tale impossibilità, se l’offerente può liberamente redigere e allegare il documento economico. I criteri di valutazione on/off fondati su parametri oggettivi e verificabili sono legittimi, perché non implicano discrezionalità tecnica ma un mero raffronto tra i prodotti offerti.

Il Fatto

Una procedura aperta indetta da una azienda ospedaliera universitaria, per la fornitura di piattaforme endoscopiche modulari e altri sistemi tecnologici, si concludeva con l’aggiudicazione di un lotto a una società fornitrice. La seconda classificata impugnava davanti al TAR Campania la deliberazione di aggiudicazione, deducendo la violazione dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 per omessa indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica.

Il TAR, con sentenza in forma semplificata, accoglieva il ricorso principale, annullava l’aggiudicazione e assorbiva le ulteriori censure; rigettava il ricorso incidentale dell’aggiudicataria e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti. Proponeva appello la società aggiudicataria, chiedendo la riforma della sentenza e contestando anche il rigetto del proprio ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la qualificazione dell’appalto. Il Collegio conferma che si tratta di fornitura con posa in opera: il capitolato impone la consegna al piano, l’installazione a regola d’arte con modalità chiavi in mano, il collaudo tecnico, il training del personale e l’assistenza full risk. Il carattere accessorio di tali prestazioni rispetto alla fornitura non dimostra l’assenza della posa in opera, ma solo che si tratta di appalto di fornitura e non di appalto di lavori.

Quanto alla dedotta impossibilità materiale, la Corte rileva che la stazione appaltante non aveva predisposto moduli rigidi né preclusioni alla libera redazione dell’offerta economica: entrambe le concorrenti avevano utilizzato carta intestata propria. L’assenza di un campo dedicato nella piattaforma telematica non è dirimente, poiché i costi potevano essere indicati nell’allegato dell’offerta economica. L’appellante aveva enunciato un prezzo comprensivo di ogni voce di spesa, senza però esplicitare separatamente la manodopera, pur avendo indicato gli oneri di sicurezza.

Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 7 e n. 8 del 2020, che, previa rimessione alla Corte di giustizia, ha affermato l’esclusione automatica in caso di omessa separata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza, anche se la legge di gara non lo prevede, con divieto di soccorso istruttorio salvo impossibilità materiale. La nuova istanza di remissione pregiudiziale viene respinta, perché non mira a un chiarimento del diritto unionale ma a sottoporre al giudice europeo la concreta fattispecie.

Il secondo motivo concerne la discrasia sui termini di consegna tra relazione tecnica e offerta economica. Il TAR ha correttamente valorizzato la sola relazione tecnica, redatta ai sensi dell’art. 13 del disciplinare; in ogni caso il contrasto avrebbe potuto al più comportare l’attribuzione del punteggio inferiore, non l’esclusione dell’offerta per indeterminatezza.

Il terzo motivo attiene ai criteri on/off per le caratteristiche dei videobroncoscopi e dell’ecobroncoscopio EBUS. Il Collegio li ritiene legittimi e di immediata comprensione: l’espressione “minore diametro del tubo di inserzione” implica che il punteggio vada al prodotto con il diametro minore tra quelli offerti. Si tratta di parametri oggettivamente verificabili, rispetto ai quali la commissione opera un mero raffronto, senza margini di discrezionalità tecnica. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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