Parere ministeriale non vincolante e inammissibilità del ricorso (TAR Sardegna n. 497 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, richiesto dall’Università sul possesso dei requisiti per il conferimento del titolo di professore emerito, non è atto autonomamente impugnabile quando non sia obbligatorio né vincolante. Esso non esprime un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva e resta superabile, con motivazione, da parte dell’organo competente all’esercizio del potere. Il ricorso proposto avverso il solo parere endoprocedimentale è pertanto inammissibile per difetto di interesse, non essendo configurabile una lesività attuale prima della conclusione del procedimento. Il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, a norma dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, già professore straordinario e poi ordinario, ha chiesto il conferimento del titolo di professore emerito presso l’Università degli Studi di Cagliari. Il Consiglio di Dipartimento ha deliberato favorevolmente la proposta di conferimento. La Commissione istruttoria ha domandato alla Direzione generale di chiarire se nel periodo minimo di venti anni richiesto dal Regolamento rettorale potesse computarsi anche l’anzianità maturata quale professore associato.

La Direzione generale ha quindi richiesto un parere al Ministero, che lo ha reso in senso ostativo, escludendo la computabilità del periodo svolto come associato. Appreso informalmente dell’inoltro, il ricorrente ne ha ottenuto l’ostensione e ha impugnato il parere ministeriale, la nota di trasmissione e, in parte qua, il Regolamento rettorale 900/2019, dolendosi della ritenuta necessità di venti anni di servizio quale professore di prima fascia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di possibili profili di inammissibilità per difetto di interesse, in ragione della natura endoprocedimentale del parere impugnato. La questione decisa non attiene quindi al merito della computabilità dell’anzianità, ma alla stessa ammissibilità del ricorso.

Il Tribunale ha rilevato che il parere del Ministero è stato richiesto dalla Direzione generale, su sollecitazione della Commissione istruttoria, senza alcun obbligo di legge. Si tratta dunque di un parere non obbligatorio e non vincolante, il cui contenuto può essere disatteso, con motivazione, dall’organo competente all’esercizio del potere. Solo il parere vincolante, ha precisato il Collegio, è idoneo, se negativo, a determinare un arresto procedimentale e a legittimare l’impugnazione immediata in deroga alla regola dell’inimpugnabilità autonoma dell’atto endoprocedimentale, richiamando sul punto TAR Lazio, sez. II, n. 2828 del 17.02.2023.

Il Collegio ha poi osservato che, ben prima del parere ministeriale, il Consiglio di Dipartimento aveva già deliberato di proporre il conferimento del titolo. Secondo l’art. 3 del Regolamento, tale delibera è l’atto con cui il Dipartimento propone il conferimento; il Direttore deve inoltrarla al Rettore per l’approvazione del Senato Accademico e la successiva trasmissione al Ministro. Ne deriva che non è ravvisabile alcuna lesività in un parere “postumo” rispetto alla delibera favorevole.

Il Tribunale ha inoltre escluso che la nota di trasmissione dell’11.05.2023 costituisca atto conclusivo, non contenendo alcuna affermazione in ordine al possesso dei requisiti. L’eventuale inerzia del Direttore nella trasmissione sarebbe contestabile con il ricorso avverso il silenzio; un eventuale diniego di approvazione del Senato Accademico costituirebbe l’atto lesivo da impugnare. Poiché tale atto non risulta intervenuto né impugnato, al giudice è impedito decidere la questione controversa, a ciò ostando il disposto dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., che vieta di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.

Il ricorso è stato perciò dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione della natura di rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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